🟠 Fine vita. Il Veneto non ha riconosciuto alcun diritto. Ha disciplinato una procedura_di Gianluca Liut_02.09.2026

Set 2, 2026 | Diritto dei Contratti, Diritto di Famiglia, News

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 2 settembre 2026 la legge sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. È un passaggio politicamente rilevante, ma sul piano giuridico occorre chiarire subito che cosa la Regione ha fatto e, soprattutto, che cosa non ha fatto.

Il Veneto non ha introdotto il suicidio medicalmente assistito nel nostro ordinamento.
Non avrebbe, del resto, il potere di farlo.

Il punto di partenza resta la sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, pronunciata nel noto caso Cappato-Dj Fabo, con la quale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima una parte dell’art. 580 del codice penale.
La Consulta ha individuato una circoscritta area nella quale l’aiuto al suicidio non è punibile quando la persona sia affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, sia mantenuta in vita mediante trattamenti di sostegno vitale e rimanga pienamente capace di assumere decisioni libere e consapevoli.

Le condizioni e le modalità di esecuzione devono essere verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.
È questo il perimetro entro il quale si colloca la legge approvata dal Veneto.

Non nasce un nuovo diritto: viene organizzato un procedimento.
È probabilmente questo il dato più importante per comprendere correttamente ciò che è accaduto.
Il Consiglio regionale non era chiamato a stabilire se in Veneto il suicidio medicalmente assistito dovesse essere consentito oppure vietato.

La questione è giuridicamente precedente alla legge regionale.
La sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale ha infatti delimitato l’area di non punibilità dell’aiuto al suicidio e ha affidato alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale la verifica delle condizioni richieste.

La legge regionale interviene su un piano diverso: quello dell’organizzazione sanitaria e del procedimento attraverso il quale una richiesta deve essere esaminata.

In termini semplici, il problema al quale la legge cerca di rispondere è questo: una persona che ritenga di trovarsi nelle condizioni individuate dalla Corte costituzionale presenta una richiesta. Chi deve valutarla? Con quali modalità? Con quali competenze mediche ed etiche? E secondo quale percorso?
È qui che la normativa regionale acquista il suo significato concreto.

Il testo approvato è diverso dalla proposta originaria
L’approvazione è arrivata dopo un intervento significativo sul progetto di iniziativa popolare “Liberi subito”.
Gli emendamenti sostenuti dal Presidente della Regione Alberto Stefani hanno modificato il testo, accentuando alcuni elementi di garanzia.
Tra questi assumono particolare rilievo il coinvolgimento rafforzato del medico palliativista nella valutazione delle richieste, l’istituzione di un Comitato Bioetico Regionale, la priorità riconosciuta alle cure palliative e l’obbligo di informare la persona della possibilità di accedervi.
È stato inoltre affermato il carattere volontario della partecipazione del medico alla procedura.

Il significato della legge, quindi, non può essere ridotto alla formula “il Veneto dice sì al fine vita”.
È una semplificazione giornalistica che rischia di essere giuridicamente fuorviante.
La questione è assai più precisa: il Veneto tenta di costruire una procedura sanitaria regionale per dare attuazione al quadro delineato dalla Corte costituzionale, introducendo contemporaneamente garanzie sanitarie, bioetiche e organizzative.

Cure palliative e suicidio medicalmente assistito non sono alternativi sul piano ideologico.
Uno degli aspetti più significativi delle modifiche apportate durante l’esame della legge riguarda proprio le cure palliative.
Il paziente deve essere informato della possibilità di accedervi e il medico palliativista assume un ruolo specifico nel procedimento.
È una scelta importante perché evita una contrapposizione che rischia di falsare il problema.
Il diritto all’autodeterminazione non può significare abbandono terapeutico.
Ma, nello stesso tempo, l’offerta delle cure palliative non può trasformarsi nella negazione della capacità di scelta della persona che si trovi nelle rigorose condizioni stabilite dalla Corte costituzionale.
Una legislazione equilibrata sul fine vita deve riuscire a tenere insieme entrambi i principi: prendersi cura della persona fino alla fine e rispettarne, entro i limiti dell’ordinamento, le decisioni libere e consapevoli.

Il vero problema costituzionale: fin dove può arrivare una Regione?
È forse questo l’aspetto giuridicamente più interessante della legge veneta.
La materia coinvolge contemporaneamente competenze diverse: ordinamento civile e penale, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e tutela della salute.
Non tutto, quindi, può essere deciso da una Regione.

E oggi questo limite è molto più chiaro rispetto al 2024.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2025 sulla legge della Regione Toscana, ha infatti riconosciuto che una Regione può intervenire sugli aspetti organizzativi dell’attività sanitaria, ma ha contemporaneamente dichiarato costituzionalmente illegittime diverse disposizioni della legge toscana quando esse invadevano ambiti riservati alla legislazione statale.

Il confine è sottile ma decisivo.
Una Regione può organizzare il proprio servizio sanitario; non può ridefinire autonomamente i presupposti sostanziali del suicidio medicalmente assistito né modificare l’area di liceità o di non punibilità stabilita dall’ordinamento statale.
È precisamente su questo confine che dovrà essere valutato, articolo per articolo, il testo definitivo approvato dal Consiglio regionale veneto.

Una legge regionale dentro un vuoto nazionale.
Resta infatti un’anomalia istituzionale difficilmente contestabile.
A quasi sette anni dalla sentenza n. 242 del 2019, il Parlamento non ha ancora costruito una disciplina organica nazionale capace di definire in maniera uniforme procedure, garanzie e responsabilità.
La stessa Corte costituzionale aveva formulato già allora un forte auspicio affinché intervenisse il legislatore.
Il risultato dell’inerzia nazionale è prevedibile: le Regioni tentano di disciplinare gli aspetti sanitari della materia, i confini delle rispettive competenze vengono sottoposti alla Corte costituzionale e il sistema si costruisce progressivamente attraverso sentenze, discipline amministrative e legislazioni regionali.

Non è probabilmente il modello migliore per affrontare una questione che riguarda diritti fondamentali della persona.
Perché un diritto fondamentale – o, più precisamente in questo caso, l’accesso a una procedura destinata a verificare la sussistenza delle condizioni che delimitano la non punibilità dell’aiuto al suicidio – non dovrebbe dipendere dal codice di avviamento postale della persona che ne fa richiesta.

Il passaggio culturale prima ancora che politico.
La discussione sul fine vita viene frequentemente ridotta a una contrapposizione: favorevoli alla vita contro favorevoli alla libertà.
È una rappresentazione troppo semplice.
La Costituzione impone di confrontarsi contemporaneamente con la tutela della vita, con la dignità della persona, con il diritto alla salute e con l’autodeterminazione individuale.
La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 135 del 2024, ha ribadito che il diritto alla vita occupa una posizione apicale nell’ordinamento, ma ha contemporaneamente confermato il diritto del paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli di rifiutare i trattamenti sanitari.

Il problema giuridico è precisamente nel difficile equilibrio tra questi principi.
Non esistono soluzioni semplici.
Ed è probabilmente proprio per questo che il legislatore dovrebbe intervenire.

Che cosa cambia da oggi.
L’approvazione del Consiglio regionale rappresenta dunque un passaggio importante, ma non deve essere caricata di significati che giuridicamente non possiede.
Il Veneto non ha introdotto l’eutanasia.
Non ha neppure eliminato il reato di aiuto al suicidio previsto dall’art. 580 del codice penale.
E non può autonomamente ampliare le condizioni stabilite dalla Corte costituzionale.
Ha invece scelto di disciplinare, nell’ambito delle proprie competenze sanitarie e nei limiti costituzionali, il percorso attraverso il quale devono essere esaminate le richieste di suicidio medicalmente assistito, rafforzando nel testo approvato il ruolo delle cure palliative, della valutazione bioetica e della volontarietà del personale sanitario.

È una distinzione fondamentale.
Perché sul fine vita le parole hanno un peso particolare.
Ma le categorie giuridiche ne hanno ancora di più.
E dietro entrambe non ci sono questioni astratte.
Ci sono persone gravemente malate, famiglie, medici e decisioni che appartengono alla parte più difficile e più intima dell’esistenza umana.

La legge approvata oggi dal Veneto prova a dare una procedura a quelle decisioni.
Resta però aperta la questione principale: quanto ancora dovranno attendere il Parlamento e lo Stato prima di assumersi la responsabilità di dettare una disciplina nazionale uniforme?

Gianluca Liut
Avvocato

Studio Legale Liut Giraldo & Partners
liutgiraldo.it
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