La responsabilità del pedone in caso di incidente stradale rappresenta un tema di particolare interesse nel diritto della circolazione stradale, dove il principio generale è quello della tutela del soggetto debole, in ossequio agli artt. 2043 e 2054 c.c., nonché alle disposizioni del Codice della Strada. Tuttavia, la giurisprudenza ha più volte sottolineato che il pedone, pur essendo il soggetto meno protetto sulla strada, non è esente da obblighi comportamentali volti a prevenire situazioni di pericolo.
L’art. 190 del Codice della Strada disciplina il comportamento dei pedoni, imponendo loro di circolare sui marciapiedi o sui margini della carreggiata, ove i marciapiedi non siano disponibili, evitando di invadere la carreggiata riservata ai veicoli; attraversare la strada utilizzando gli attraversamenti pedonali, i sottopassaggi o i sovrappassi, qualora presenti, e solo in mancanza di tali infrastrutture, attraversare la carreggiata in linea retta e con la massima prudenza, evitando di creare situazioni di pericolo per sé o per gli altri; non sostare o indugiare sulla carreggiata e non attraversare diagonalmente, in quanto ciò può costituire un elemento di imprevedibilità per i conducenti; non attraversare al passaggio di veicoli di emergenza in servizio e in transito con i dispositivi di segnalazione acustica e visiva attivati (art. 177 C.d.S.). La violazione di tali regole da parte del pedone costituisce un elemento valutabile ai fini dell’accertamento di un concorso di colpa o di una responsabilità prevalente, ai sensi dell’art. 1227 c.c., qualora il comportamento imprudente abbia contribuito al verificarsi del sinistro.
Tra le pronunce di legittimità a rilevare in materia Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 23827/2017 ha statuito nel senso di ritenere che il pedone, pur avendo diritto di precedenza sulle strisce pedonali, non è esente dall’obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza prima di attraversare la carreggiata. Nel caso specifico, la Cassazione ha riconosciuto un concorso di colpa del pedone che aveva iniziato l’attraversamento in modo improvviso, senza accertarsi della distanza e velocità dei veicoli in transito. Secondo Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza n. 28711/2019, in ambito penale, è stato ribadito che il conducente di un veicolo ha un obbligo di attenzione rafforzato nei confronti dei pedoni, ma tale dovere non esime il pedone da un comportamento diligente. La Corte ha evidenziato che un comportamento imprudente del pedone, come attraversare fuori dalle strisce pedonali in prossimità di una curva, può costituire una concausa dell’incidente, riducendo la responsabilità del conducente. Tra le pronunce di merito più significative in materia di responsabilità del pedone in caso di incidente stradale Tribunale di Milano, sentenza del 15 aprile 2022 ha stabilito che il pedone, qualora attraversi la carreggiata in maniera repentina e fuori dagli spazi riservati, viola le norme di comune prudenza e sicurezza stradale. Tale condotta può giustificare una riduzione del risarcimento dovuto al pedone, qualora sia accertata la corresponsabilità nella causazione del sinistro. In tempi più recenti Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 8206/2023 ha ribadito che il principio del neminem laedere si applica anche ai pedoni. Nel caso esaminato, è stato attribuito il 50% di responsabilità al pedone che, attraversando al di fuori delle strisce pedonali e in una zona scarsamente illuminata, aveva reso inevitabile l’impatto con il veicolo.
Un’ulteriore norma di rilievo è l’art. 191 CdS, che disciplina il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni. Questo articolo impone al conducente di arrestare il veicolo in prossimità delle strisce pedonali qualora i pedoni abbiano già iniziato l’attraversamento, di concedere la precedenza ai pedoni che si trovino sulle strisce o che abbiano chiaramente manifestato l’intenzione di attraversare. Tuttavia, la giurisprudenza sottolinea che il rispetto di questa norma da parte del conducente non esime il pedone dall’obbligo di rispettare l’art. 190 CdS, il quale impone loro di attraversare in modo prudente e senza arrecare pericolo.
In una prospettiva comparativistica, in Europa le norme sulla circolazione stradale che riguardano la responsabilità dei pedoni variano da Paese a Paese, ma presentano principi comuni che valorizzano il bilanciamento tra la tutela del pedone e i suoi obblighi comportamentali In Francia, Il Code de la Route (art. R412-37) impone ai pedoni di attraversare esclusivamente negli appositi spazi e di rispettare i segnali semaforici. Qualora il pedone attraversi al di fuori delle strisce pedonali e causi un incidente, può essere attribuita una corresponsabilità. Tuttavia, i conducenti mantengono un obbligo generale di prudenza, anche nei confronti di pedoni imprudenti. In Germania la normativa (Straßenverkehrs-Ordnung, StVO) prevede che i pedoni debbano attraversare la strada utilizzando le strisce pedonali o i semafori, laddove presenti, e proibisce comportamenti imprevedibili. Tuttavia, i conducenti sono tenuti a ridurre la velocità in prossimità di attraversamenti pedonali, garantendo sempre la massima sicurezza. Nel Regno Unito l’Highway Code impone ai pedoni di utilizzare gli attraversamenti pedonali e ai conducenti di concedere sempre la precedenza ai pedoni su di essi. Tuttavia, il pedone è responsabile qualora attraversi fuori dagli spazi riservati e in modo imprudente, esponendosi al rischio di incidente. In Spagna
la normativa prevede un rigido obbligo di utilizzo degli attraversamenti pedonali (art. 124 del Codice della Circolazione). In caso di attraversamento irregolare, il pedone può essere multato e, qualora contribuisca al verificarsi di un incidente, è prevista una riduzione del risarcimento. I Paesi Bassi adottano un approccio particolarmente protettivo verso i pedoni, in linea con il principio della “vittima debole”. Tuttavia, i pedoni che attraversano la carreggiata in modo non regolamentare possono essere considerati corresponsabili degli incidenti.
In via di sintesi, alla luce della normativa e della giurisprudenza italiana ed europea, emerge che il pedone è tenuto a rispettare regole specifiche volte a garantire la sicurezza stradale, ma gode di una protezione particolare come soggetto debole. La disciplina comparata evidenzia un approccio simile in molti Stati membri dell’UE, dove la responsabilità del pedone viene valutata in relazione alla condotta del conducente, promuovendo un equilibrio tra la protezione del pedone e la sua diligenza nell’attraversamento stradale. In ogni caso, la determinazione del grado di responsabilità richiede una valutazione concreta, bilanciando il rispetto delle regole da parte di entrambe le categorie di utenti della strada.
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