Il trasportato rimasto lesionato a causa di un’autonoma fuoriuscita di strada, può agire ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni oppure deve agire con l’ordinaria azione ex art. 144 del Codice?
Secondo Corte di Cassazione -sez. III civ.- sentenza n.17963 del 10-02-2021 (che richiama Cassazione Civile n. 25033 del 08.10.2019) ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli.
Tale orientamento si basa sul favor creditoris che anima la disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (ora D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e che si manifesta nell’attribuzione in favore del danneggiato di un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore che non trae origine dal contratto di assicurazione, ma dalla legge.
L’art. 141 attribuisce al danneggiato un’azione diretta nei confronti di un obbligato ex lege, non già solo a prescindere da un rapporto contrattuale con il danneggiato (che non sussiste) ma anche dalla responsabilità del proprio assicurato, da intendere nel senso che l’assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento del danno in modo indipendente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo però il limite del caso fortuito.
Come ricordato anche dalla Corte costituzionale (Cfr. Corte costituzionale, ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008) , codesta norma costituisce una tutela rafforzata del trasportato danneggiato, che si affianca alla ordinaria azione diretta prevista dall’art. 144, esperibile da qualsiasi danneggiato nei confronti dell’assicurazione del responsabile del danno.
Il vantaggio dato dall’azione ex art. 141 è che il trasportato (che deve essere “terzo” rispetto ai conducenti) agisce nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causa, e prescindendo invece dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Il caso fortuito, che, come detto, costituisce l’unico limite possibile, non può sostanziarsi nella condotta colposa dell’altro conducente, ma deve coincidere con i fattori naturali ed umani estranei alla circolazione dell’altro veicolo.
Nel caso di sinistro in cui risulta coinvolto un solo veicolo, cioè il vettore del trasportato, già di per sé gli oneri probatori a carico del terzo sono alleggeriti, dovendo egli provare solo danno ed il nesso di causalità ai sensi dell’art. 2054, 1° co., c.c.[4], senza necessità di una norma speciale.
Pertanto l’azione spettante al trasportato per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro è quella generale prevista dall’art. 144 nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
Il trasportato, in questo caso, ha la possibilità di ottenere il risarcimento solo nei limiti del massimale minimo di legge, e non nei limiti del massimale contrattuale.
Viceversa, tale limitazione non è prevista nel caso di azione proposta ai sensi dell’art. 144, dove però, in compenso, il danneggiato ha l’onere di provare la mancanza di responsabilità del vettore sulla base dell’esclusiva responsabilità del veicolo antagonista.
Una volta qualificata l’azione esercitata nel caso di specie ai sensi dell’art. 144 ne consegue la necessaria necessità di chiamare nel giudizio anche il responsabile del danno, cioè il proprietario del veicolo.
Sulla base dei suddetti principi, la Cassazione, oltre a rigettare il ricorso, ha statuito che “nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ. ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell’art. 144 d. lgs. 7 Settembre 2005, n. 209”.