Dalla Cassazione una nuova prospettiva sulla falsa attribuzione delle opere dâarte: il confine tra diritto morale dâautore, diritto al nome e identitĂ artistica.
Unâopera falsa attribuita a un artista lede il suo diritto dâautore?
La risposta sembrerebbe intuitivamente positiva. Ma secondo la Corte di Cassazione oggetto di tutela non è il diritto dâautore, bensĂŹ il diritto allâidentitĂ artistica.
Con lâordinanza 22 maggio 2026, n. 15821, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione affronta una questione particolarmente interessante per il diritto dellâarte e individua una distinzione destinata ad assumere rilievo ben oltre il caso concreto.
La vicenda riguarda alcune opere attribuite a Piero Manzoni delle quali i fratelli dellâartista, Elena e Giuseppe Manzoni, avevano contestato lâautenticitĂ .
Come perfettamente evidenziato dalla Professoressa Laura Castelli nellâarticolo pubblicato il 30 agosto 2026 su Il Giornale dellâArte, la Cassazione sposta il centro della tutela ÂŤdallâopera allâartistaÂť, affermando alcuni principi la cui portata trascende la decisione del caso, diventando elementi di imprescindibile valutazione in ogni futura controversia sul falso dâarte.
La Corte distingue due situazioni che, nel mercato dellâarte, vengono frequentemente sovrapposte: la tutela dellâopera autentica dellâartista e la tutela dellâartista contro unâopera che autentica non è, ma che viene presentata come sua.
La differenza non è soltanto terminologica.
Cambia il diritto leso. Cambia il fondamento dellâazione. Cambiano i soggetti legittimati ad agire. E cambia, soprattutto, la funzione che può assumere nel processo civile lâaccertamento dellâautenticitĂ di unâopera dâarte.
Il diritto morale protegge il rapporto dellâautore con ciò che ha creato.
Il punto di partenza della Cassazione è netto. Gli artt. 2577 c.c. e 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 riconoscono allâautore il diritto di rivendicare la paternitĂ dellâopera e di opporsi alle deformazioni, mutilazioni o altre modificazioni dellâopera che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Presupposto di questa tutela è però lâesistenza di unâopera dellâautore.
Il diritto morale nasce cioè dalla relazione giuridicamente qualificata tra autore e creazione.
Nel falso dâarte quella relazione manca.
Lâopera falsamente attribuita non è stata creata dallâartista. Proprio per questo, osserva la Cassazione, la facoltĂ di disconoscere la paternitĂ di unâopera altrui non costituisce una manifestazione del diritto morale sullâopera.
La conclusione è apparentemente paradossale: proprio perchĂŠ lâopera è falsa, la sua falsa attribuzione non può essere ricondotta alla tutela del diritto morale esercitato sullâopera autentica.
Ma il paradosso scompare se si distingue lâopera dalla persona.
Nel falso viene utilizzata abusivamente la reputazione dellâartista x
Ă questo il passaggio piĂš importante dellâordinanza.
Quando viene immessa nel circuito culturale o commerciale unâopera falsa attribuita a un artista, ciò che viene utilizzato non è una sua creazione. Viene utilizzato il suo nome. E, insieme al nome, vengono utilizzati il prestigio, la notorietĂ , la storia artistica e il patrimonio reputazionale costruiti attraverso le opere autentiche.
Il falso non modifica unâopera dellâartista.
Modifica, potenzialmente, la percezione dellâartista attraverso unâopera che non ha mai realizzato.
La questione abbandona cosĂŹ il solo terreno del diritto dâautore ed entra in quello dei diritti della personalitĂ .
La Cassazione parla espressamente di una precisa ÂŤidentitĂ artisticaÂť.
Ă una nozione di particolare interesse.
LâidentitĂ dellâartista non coincide semplicemente con il suo nome anagrafico. Ă la proiezione sociale della sua personalitĂ creativa: ciò che quellâartista rappresenta nel sistema dellâarte attraverso le opere che ha effettivamente realizzato.
Attribuirgli unâopera estranea alla sua produzione significa quindi intervenire artificialmente sulla costruzione pubblica della sua identitĂ .
Il diritto allâidentitĂ artistica come diritto della personalitĂ .
Qui la pronuncia assume una dimensione sistematica.
La Cassazione non crea formalmente un nuovo diritto tipizzato.
Riconduce invece la protezione dellâidentitĂ artistica nellâambito dei diritti della personalitĂ e applica analogicamente la disciplina del diritto al nome prevista dagli artt. 7 e 8 c.c.
La soluzione è significativa perchÊ dimostra ancora una volta come la tutela civilistica della persona non possa essere rinchiusa in un catalogo immutabile.
LâidentitĂ personale possiede, infatti, una dimensione dinamica e relazionale.
Per un artista, la relazione tra nome, opere autentiche, percorso creativo e riconoscimento pubblico costituisce una componente essenziale della propria proiezione sociale.
Da questo punto di vista il falso artistico produce un fenomeno particolare: attribuisce alla persona un atto creativo che quella persona non ha mai compiuto.
Non viene soltanto utilizzato abusivamente un nome.
Viene falsificata, almeno potenzialmente, una parte della biografia creativa dellâartista.
Ă questo uno degli aspetti piĂš innovativi della decisione.
Un confine importante: il diritto di disconoscimento non coincide neppure con il diritto di ritiro.
La Cassazione introduce unâaltra distinzione particolarmente interessante.
Il diritto dellâartista di negare la paternitĂ del falso non può essere ricondotto neppure al diritto di ritirare lâopera dal commercio per gravi ragioni morali previsto dallâart. 142 della legge sul diritto dâautore.
Nel diritto di ritiro esiste infatti unâopera autentica.
Lâautore lâha creata, ma ritiene che quella creazione non rappresenti piĂš la propria identitĂ umana o artistica e, ricorrendone i presupposti, intende sottrarla alla circolazione.
Nel falso accade esattamente il contrario.
Lâartista non dice o scrive ÂŤQuestâopera è mia, ma non mi rappresenta piڝ.
Dice o scrive ÂŤQuestâopera non è mai stata miaÂť.
La differenza è radicale.
Nel primo caso si interrompe o si limita la circolazione di una creazione autentica.
Nel secondo si impedisce che una creazione altrui venga incorporata abusivamente nellâidentitĂ artistica di una persona.
La tutela può operare prima che il danno si sia concretizzato.
Un altro passaggio della decisione merita particolare attenzione.
Secondo la Cassazione, per la tutela riconducibile agli artt. 7 e 8 c.c. non è necessario dimostrare che la diffusione del falso abbia già prodotto specifici effetti dannosi.
Può essere sufficiente un pregiudizio meramente potenziale, anche di natura esclusivamente morale.
Ă unâaffermazione importante soprattutto nel mercato dellâarte.
Lâingresso di un falso nel catalogo informale delle opere attribuite a un artista può produrre conseguenze progressive: comparire in una vendita, essere riprodotto in una pubblicazione, entrare in una collezione, essere citato in uno studio, riapparire successivamente sul mercato.
LâidentitĂ artistica può dunque essere compromessa attraverso un processo di sedimentazione.
Pretendere che i familiari attendano il verificarsi di un danno economico giĂ quantificabile significherebbe intervenire quando lâattribuzione potrebbe essersi ormai consolidata.
La tutela dellâidentitĂ artistica assume pertanto anche una funzione preventiva.
Ed è probabilmente questo uno dei profili della pronuncia con maggiori conseguenze operative.
Non basta essere eredi dellâartista.
Anche sotto il profilo della legittimazione la decisione merita una lettura attenta.
La tutela non viene riconosciuta ai familiari semplicemente perchĂŠ successori dellâartista.
La Cassazione richiama lâart. 8 c.c., che consente di agire a chi abbia un interesse fondato su ÂŤragioni familiari degne dâessere protetteÂť.
Il punto è rilevante.
Non siamo di fronte alla semplice trasmissione mortis causa di un diritto patrimoniale.
Occorre individuare un interesse qualificato alla conservazione del nome e dellâidentitĂ dellâartista.
Nel caso Manzoni assume rilievo anche lâattivitĂ concretamente svolta dai familiari nella salvaguardia del nome, dellâimmagine e del prestigio dellâartista.
Questo passaggio può assumere particolare importanza nei rapporti tra eredi, fondazioni, archivi, comitati scientifici e soggetti che, a diverso titolo, operano nella conservazione e nella catalogazione dellâopera di un artista scomparso.
La pronuncia, infatti, non sembra attribuire indiscriminatamente a tutti questi soggetti un generale diritto di stabilire che cosa sia autentico e che cosa non lo sia.
La legittimazione deriva dal diritto concretamente azionato e dallâinteresse giuridicamente protetto.
Ă una distinzione essenziale.
Il giudice non diventa lâautenticatore dellâopera.
Vi è infine un altro limite, forse il piÚ importante sul piano processuale.
La Cassazione conferma che lâautenticitĂ o la falsitĂ di unâopera, considerate semplicemente come fatti storici, non possono costituire autonomamente lâoggetto di unâazione di accertamento.
Non si può, in altri termini, rivolgersi al giudice semplicemente per ottenere una sorta di certificato giudiziale di autenticità .
La giurisdizione tutela diritti soggettivi, non risolve questioni storico-artistiche astratte.
Lâaccertamento dellâautenticitĂ può tuttavia entrare nel processo quando costituisca il presupposto necessario per stabilire se un diritto sia stato violato.
Ed è esattamente ciò che accade quando si invoca la tutela dellâidentitĂ artistica.
Il giudice non stabilisce se lâopera sia autentica perchĂŠ qualcuno desidera eliminare unâincertezza attributiva.
Verifica se lâopera sia o meno riferibile allâartista perchĂŠ quella verifica è necessaria per decidere se il suo nome e la sua identitĂ siano stati illegittimamente utilizzati.
La differenza è sottile soltanto in apparenza.
Sul piano processuale è decisiva.
Una sentenza importante anche per archivi, fondazioni e mercato dellâarte.
Lâordinanza n. 15821/2026 non risolve certamente tutti i problemi dellâautenticazione.
Anzi, occorre evitare di attribuirle una portata che non possiede.
Non istituisce un monopolio degli eredi sullâautenticitĂ .
Non trasforma le fondazioni in autoritĂ certificatrici.
Non riconosce un diritto generale a ottenere dal giudice una pronuncia sullâautenticitĂ .
E soprattutto non elimina il delicato problema della libertĂ della critica storico-artistica e dellâattivitĂ scientifica di attribuzione.
La decisione offre però uno strumento concettuale particolarmente efficace.
Unâopera falsa non incide soltanto sul mercato.
Può incidere sulla persona dellâartista.
E può farlo anche dopo la sua morte.
La produzione artistica costituisce infatti un patrimonio culturale che contribuisce a definire retrospettivamente lâidentitĂ del suo autore. Inserire artificialmente unâopera in quel patrimonio significa alterare la rappresentazione pubblica della sua esperienza creativa.
Da qui deriva una conseguenza pratica importante.
Nel contenzioso sullâautenticitĂ occorrerĂ chiedersi, prima ancora di discutere se unâopera sia autentica o falsa: quale diritto si assume leso dallâattribuzione?
Ă questa domanda a determinare la possibilitĂ stessa dellâintervento giudiziario.
Dal diritto sullâopera al diritto dellâartista a non essere âraccontatoâ attraverso opere altrui.
Il diritto morale dâautore protegge lâartista nel rapporto con ciò che ha creato.
Il diritto allâidentitĂ artistica lo protegge, invece, anche rispetto a ciò che non ha creato ma che altri pretendono di attribuirgli.
Sono due prospettive diverse e complementari.
Nel primo caso il diritto impedisce che venga alterata lâopera.
Nel secondo impedisce che, attraverso unâopera falsa, venga alterato lâartista.
Ed è una distinzione particolarmente significativa in un mercato nel quale il nome dellâautore costituisce contemporaneamente identitĂ personale, valore culturale e fattore economico.
PerchĂŠ un falso non falsifica soltanto un oggetto.
Può falsificare la storia artistica di una persona.
Ed è precisamente quella storia che il diritto, secondo la Cassazione, può essere chiamato a proteggere.
Gianluca Liut
Avvocato
Liut Giraldo & Partners Studio Legale
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Riferimenti
Corte di Cassazione, sez. I civ., ordinanza 22 maggio 2026, n. 15821, Pres. Scoditti, Rel. Falabella, R.G. n. 16022/2025.
Artt. 7 e 8, 2577 c.c.
Artt. 20, 23 e 142, legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto dâautore.
Laura Castelli, Falsi dâarte: la Cassazione sposta il focus dallâopera allâartista, Il Giornale dellâArte, 30 agosto 2026.
Massima e scheda della decisione pubblicate in Giurisprudenza delle Imprese, 2 agosto 2026, a cura di Paolo Flavio Mondini.
Massima pubblicata in Il Caso il caso.it Sez. Giurisprudenza n. 34845, 17 giugno 2026.




