🟠​ Il falso artistico non colpisce soltanto l’opera. Colpisce l’identità dell’artista_01.09.2026

Set 1, 2026 | Diritti e LibertĂ , Diritto dei Contratti, Diritto dell'Arte, Diritto dell'Impresa, News

Dalla Cassazione una nuova prospettiva sulla falsa attribuzione delle opere d’arte: il confine tra diritto morale d’autore, diritto al nome e identità artistica.

Un’opera falsa attribuita a un artista lede il suo diritto d’autore?
La risposta sembrerebbe intuitivamente positiva. Ma secondo la Corte di Cassazione oggetto di tutela non è il diritto d’autore, bensì il diritto all’identità artistica.

Con l’ordinanza 22 maggio 2026, n. 15821, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione affronta una questione particolarmente interessante per il diritto dell’arte e individua una distinzione destinata ad assumere rilievo ben oltre il caso concreto.

La vicenda riguarda alcune opere attribuite a Piero Manzoni delle quali i fratelli dell’artista, Elena e Giuseppe Manzoni, avevano contestato l’autenticità.

Come perfettamente evidenziato dalla Professoressa Laura Castelli nell’articolo pubblicato il 30 agosto 2026 su Il Giornale dell’Arte, la Cassazione sposta il centro della tutela «dall’opera all’artista», affermando alcuni principi la cui portata trascende la decisione del caso, diventando elementi di imprescindibile valutazione in ogni futura controversia sul falso d’arte.

La Corte distingue due situazioni che, nel mercato dell’arte, vengono frequentemente sovrapposte: la tutela dell’opera autentica dell’artista e la tutela dell’artista contro un’opera che autentica non è, ma che viene presentata come sua.
La differenza non è soltanto terminologica.
Cambia il diritto leso. Cambia il fondamento dell’azione. Cambiano i soggetti legittimati ad agire. E cambia, soprattutto, la funzione che può assumere nel processo civile l’accertamento dell’autenticità di un’opera d’arte.

Il diritto morale protegge il rapporto dell’autore con ciò che ha creato.
Il punto di partenza della Cassazione è netto. Gli artt. 2577 c.c. e 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 riconoscono all’autore il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi alle deformazioni, mutilazioni o altre modificazioni dell’opera che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Presupposto di questa tutela è però l’esistenza di un’opera dell’autore.
Il diritto morale nasce cioè dalla relazione giuridicamente qualificata tra autore e creazione.
Nel falso d’arte quella relazione manca.

L’opera falsamente attribuita non è stata creata dall’artista. Proprio per questo, osserva la Cassazione, la facoltà di disconoscere la paternità di un’opera altrui non costituisce una manifestazione del diritto morale sull’opera.

La conclusione è apparentemente paradossale: proprio perché l’opera è falsa, la sua falsa attribuzione non può essere ricondotta alla tutela del diritto morale esercitato sull’opera autentica.

Ma il paradosso scompare se si distingue l’opera dalla persona.
Nel falso viene utilizzata abusivamente la reputazione dell’artista x
È questo il passaggio più importante dell’ordinanza.
Quando viene immessa nel circuito culturale o commerciale un’opera falsa attribuita a un artista, ciò che viene utilizzato non è una sua creazione. Viene utilizzato il suo nome. E, insieme al nome, vengono utilizzati il prestigio, la notorietà, la storia artistica e il patrimonio reputazionale costruiti attraverso le opere autentiche.

Il falso non modifica un’opera dell’artista.
Modifica, potenzialmente, la percezione dell’artista attraverso un’opera che non ha mai realizzato.

La questione abbandona così il solo terreno del diritto d’autore ed entra in quello dei diritti della personalità.

La Cassazione parla espressamente di una precisa ÂŤidentitĂ  artisticaÂť.
È una nozione di particolare interesse.
L’identità dell’artista non coincide semplicemente con il suo nome anagrafico. È la proiezione sociale della sua personalità creativa: ciò che quell’artista rappresenta nel sistema dell’arte attraverso le opere che ha effettivamente realizzato.
Attribuirgli un’opera estranea alla sua produzione significa quindi intervenire artificialmente sulla costruzione pubblica della sua identità.

Il diritto all’identità artistica come diritto della personalità.
Qui la pronuncia assume una dimensione sistematica.
La Cassazione non crea formalmente un nuovo diritto tipizzato.
Riconduce invece la protezione dell’identità artistica nell’ambito dei diritti della personalità e applica analogicamente la disciplina del diritto al nome prevista dagli artt. 7 e 8 c.c.
La soluzione è significativa perchÊ dimostra ancora una volta come la tutela civilistica della persona non possa essere rinchiusa in un catalogo immutabile.
L’identità personale possiede, infatti, una dimensione dinamica e relazionale.
Per un artista, la relazione tra nome, opere autentiche, percorso creativo e riconoscimento pubblico costituisce una componente essenziale della propria proiezione sociale.

Da questo punto di vista il falso artistico produce un fenomeno particolare: attribuisce alla persona un atto creativo che quella persona non ha mai compiuto.
Non viene soltanto utilizzato abusivamente un nome.
Viene falsificata, almeno potenzialmente, una parte della biografia creativa dell’artista.
È questo uno degli aspetti piÚ innovativi della decisione.

Un confine importante: il diritto di disconoscimento non coincide neppure con il diritto di ritiro.
La Cassazione introduce un’altra distinzione particolarmente interessante.
Il diritto dell’artista di negare la paternità del falso non può essere ricondotto neppure al diritto di ritirare l’opera dal commercio per gravi ragioni morali previsto dall’art. 142 della legge sul diritto d’autore.
Nel diritto di ritiro esiste infatti un’opera autentica.
L’autore l’ha creata, ma ritiene che quella creazione non rappresenti più la propria identità umana o artistica e, ricorrendone i presupposti, intende sottrarla alla circolazione.

Nel falso accade esattamente il contrario.
L’artista non dice o scrive «Quest’opera è mia, ma non mi rappresenta più».
Dice o scrive «Quest’opera non è mai stata mia».
La differenza è radicale.
Nel primo caso si interrompe o si limita la circolazione di una creazione autentica.
Nel secondo si impedisce che una creazione altrui venga incorporata abusivamente nell’identità artistica di una persona.

La tutela può operare prima che il danno si sia concretizzato.
Un altro passaggio della decisione merita particolare attenzione.
Secondo la Cassazione, per la tutela riconducibile agli artt. 7 e 8 c.c. non è necessario dimostrare che la diffusione del falso abbia già prodotto specifici effetti dannosi.
Può essere sufficiente un pregiudizio meramente potenziale, anche di natura esclusivamente morale.
È un’affermazione importante soprattutto nel mercato dell’arte.
L’ingresso di un falso nel catalogo informale delle opere attribuite a un artista può produrre conseguenze progressive: comparire in una vendita, essere riprodotto in una pubblicazione, entrare in una collezione, essere citato in uno studio, riapparire successivamente sul mercato.
L’identità artistica può dunque essere compromessa attraverso un processo di sedimentazione.
Pretendere che i familiari attendano il verificarsi di un danno economico già quantificabile significherebbe intervenire quando l’attribuzione potrebbe essersi ormai consolidata.
La tutela dell’identità artistica assume pertanto anche una funzione preventiva.
Ed è probabilmente questo uno dei profili della pronuncia con maggiori conseguenze operative.

Non basta essere eredi dell’artista.
Anche sotto il profilo della legittimazione la decisione merita una lettura attenta.
La tutela non viene riconosciuta ai familiari semplicemente perché successori dell’artista.
La Cassazione richiama l’art. 8 c.c., che consente di agire a chi abbia un interesse fondato su «ragioni familiari degne d’essere protette».
Il punto è rilevante.
Non siamo di fronte alla semplice trasmissione mortis causa di un diritto patrimoniale.
Occorre individuare un interesse qualificato alla conservazione del nome e dell’identità dell’artista.
Nel caso Manzoni assume rilievo anche l’attività concretamente svolta dai familiari nella salvaguardia del nome, dell’immagine e del prestigio dell’artista.
Questo passaggio può assumere particolare importanza nei rapporti tra eredi, fondazioni, archivi, comitati scientifici e soggetti che, a diverso titolo, operano nella conservazione e nella catalogazione dell’opera di un artista scomparso.
La pronuncia, infatti, non sembra attribuire indiscriminatamente a tutti questi soggetti un generale diritto di stabilire che cosa sia autentico e che cosa non lo sia.
La legittimazione deriva dal diritto concretamente azionato e dall’interesse giuridicamente protetto.
È una distinzione essenziale.

Il giudice non diventa l’autenticatore dell’opera.
Vi è infine un altro limite, forse il piÚ importante sul piano processuale.
La Cassazione conferma che l’autenticità o la falsità di un’opera, considerate semplicemente come fatti storici, non possono costituire autonomamente l’oggetto di un’azione di accertamento.
Non si può, in altri termini, rivolgersi al giudice semplicemente per ottenere una sorta di certificato giudiziale di autenticità.
La giurisdizione tutela diritti soggettivi, non risolve questioni storico-artistiche astratte.
L’accertamento dell’autenticità può tuttavia entrare nel processo quando costituisca il presupposto necessario per stabilire se un diritto sia stato violato.
Ed è esattamente ciò che accade quando si invoca la tutela dell’identità artistica.
Il giudice non stabilisce se l’opera sia autentica perché qualcuno desidera eliminare un’incertezza attributiva.
Verifica se l’opera sia o meno riferibile all’artista perché quella verifica è necessaria per decidere se il suo nome e la sua identità siano stati illegittimamente utilizzati.
La differenza è sottile soltanto in apparenza.
Sul piano processuale è decisiva.

Una sentenza importante anche per archivi, fondazioni e mercato dell’arte.
L’ordinanza n. 15821/2026 non risolve certamente tutti i problemi dell’autenticazione.
Anzi, occorre evitare di attribuirle una portata che non possiede.
Non istituisce un monopolio degli eredi sull’autenticità.
Non trasforma le fondazioni in autoritĂ  certificatrici.
Non riconosce un diritto generale a ottenere dal giudice una pronuncia sull’autenticità.
E soprattutto non elimina il delicato problema della libertà della critica storico-artistica e dell’attività scientifica di attribuzione.
La decisione offre però uno strumento concettuale particolarmente efficace.
Un’opera falsa non incide soltanto sul mercato.
Può incidere sulla persona dell’artista.
E può farlo anche dopo la sua morte.
La produzione artistica costituisce infatti un patrimonio culturale che contribuisce a definire retrospettivamente l’identità del suo autore. Inserire artificialmente un’opera in quel patrimonio significa alterare la rappresentazione pubblica della sua esperienza creativa.

Da qui deriva una conseguenza pratica importante.
Nel contenzioso sull’autenticità occorrerà chiedersi, prima ancora di discutere se un’opera sia autentica o falsa: quale diritto si assume leso dall’attribuzione?
È questa domanda a determinare la possibilità stessa dell’intervento giudiziario.

Dal diritto sull’opera al diritto dell’artista a non essere “raccontato” attraverso opere altrui.
Il diritto morale d’autore protegge l’artista nel rapporto con ciò che ha creato.
Il diritto all’identità artistica lo protegge, invece, anche rispetto a ciò che non ha creato ma che altri pretendono di attribuirgli.
Sono due prospettive diverse e complementari.
Nel primo caso il diritto impedisce che venga alterata l’opera.
Nel secondo impedisce che, attraverso un’opera falsa, venga alterato l’artista.
Ed è una distinzione particolarmente significativa in un mercato nel quale il nome dell’autore costituisce contemporaneamente identità personale, valore culturale e fattore economico.

PerchĂŠ un falso non falsifica soltanto un oggetto.
Può falsificare la storia artistica di una persona.
Ed è precisamente quella storia che il diritto, secondo la Cassazione, può essere chiamato a proteggere.

Gianluca Liut
Avvocato
Liut Giraldo & Partners Studio Legale
info@liutgiraldo.it
liutgiraldo.it

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Riferimenti
Corte di Cassazione, sez. I civ., ordinanza 22 maggio 2026, n. 15821, Pres. Scoditti, Rel. Falabella, R.G. n. 16022/2025.
Artt. 7 e 8, 2577 c.c.
Artt. 20, 23 e 142, legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore.
Laura Castelli, Falsi d’arte: la Cassazione sposta il focus dall’opera all’artista, Il Giornale dell’Arte, 30 agosto 2026.
Massima e scheda della decisione pubblicate in Giurisprudenza delle Imprese, 2 agosto 2026, a cura di Paolo Flavio Mondini.
Massima pubblicata in Il Caso il caso.it Sez. Giurisprudenza n. 34845, 17 giugno 2026.

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