Premessa. Crisi d’impresa. Insolvenza. Decozione. Termini tutti noti a chi fa impresa e a chi si occupa di gestire la crisi di un’impresa. Come quelli di Composizione negoziata della crisi, una delle procedure introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) entrato in vigore il 15.07.2022, il cui ambito di applicazione è (art. 1) la disciplina in modo esclusivo e unitario delle situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore, professionista o imprenditore, che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, industriale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti qualificati pubblici dalla legge, con l’obiettivo di salvaguardare la capacità produttiva dell’impresa in crisi nell’interesse principalmente di creditori (fornitori, istituti di credito, erario) e lavoratori, preservando per quanto possibile il sistema economico complessivamente considerato. Il CCII indica gli strumenti che il legislatore ha voluto per realizzare le indicate finalità ispiratrici della riforma: sono stati previsti dei sistemi strutturati per prevenire la crisi dell’impresa, tra cui l’analisi tempestiva dello stato di salute economica e finanziaria dell’impresa per la tutela della produttività di realtà “sane” con prospettive concrete di risanamento, delle procedure di liquidazione semplificate nella prospettiva di tutela dell’efficienza del sistema economico, la modifica delle regole per l’esdebitazione finalizzate a rapide riproposizioni produttive nel mercato, l’eliminazione del disvalore legato al concetto di “fallimento” di cui alla normativa previgente.
In particolare, il CCII ha introdotto la Composizione Negoziata della Crisi (CNC) (art. 12 ss.) al fine di responsabilizzare l’imprenditore ad agire sin dai primi segnali di pre-crisi, senza attendere la crisi, e l’insolvenza. Il testo normativo prevede che l’imprenditore possa accedere alla Composizione Negoziata se ricorrono «condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza» quando «risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa». Il debitore (art. 12 CCII) può chiedere la nomina di un esperto che agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni squilibrio anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto (art. 16 CCII) , rispettano l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative (art. 16 CCII). Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata (art. 16 CCII).
L’accesso alla composizione negoziata e il suo funzionamento sono regolati dall’art. 17 CCII.
La normativa come richiamata fa riferimento in più punti al termine “trattative”. E’ di interesse considerare l’interpretazione del concetto di “trattative” nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi e l’individuazione dei correlati obblighi dei creditori con specifico riferimento all’art. 17 CCII, articolando un’analisi coordinata con le norme da 13 a 25 del CCII, con richiami alla prassi e alla giurisprudenza, nonché in ragione degli aggiornamenti derivanti dall’attuazione della Direttiva UE 2019/1023 e dei correttivi 2022-2024, con indicazioni operative e best practices per imprese, esperto e creditori, circa definizione e perimetro delle “trattative”, doveri di buona fede, correttezza, partecipazione informata e riservatezza dei creditori, effetti protettivi e limiti alle iniziative esecutive, rimedi contro condotte ostruzionistiche, esempi pratici di condotte conformi e non conformi.
1. Principi generali e inquadramento della composizione negoziata ex art. 17 CCII.
L’accesso alla composizione negoziata, istituto operativo dal 15.07.2022 nel testo del CCII riformato, è consentito all’imprenditore commerciale e agricolo; il riferimento congiunto agli artt. 12 e 17 CCII individua le condizioni di accesso e l’operatività dello strumento, inclusa l’estensione ai soggetti “minori” e il raccordo con le altre procedure del Codice 1.
Il CCII, anche a seguito del D.Lgs. 83/2022 e del D.Lgs. 136/2024 (“correttivo-ter”), ha attratto nella disciplina unitaria la composizione negoziata (originariamente nel DL 118/2021) e ha definito un set di misure premiali e di coordinamento, in particolare fiscali, con specifica previsione di rateazioni e di regole per i creditori pubblici qualificati.
La finalità dello strumento è favorire un percorso negoziale tempestivo e strumentale al risanamento, in linea con la Direttiva UE 2019/1023, con una cornice di protezione del patrimonio e di sospensione/limitazione delle azioni esecutive, come parte delle misure protettive tipiche del Codice.
2. Definizione funzionale di “trattative” nel perimetro della composizione negoziata.
Nel lessico del CCII, le “trattative” denotano l’interlocuzione organizzata, informata e finalizzata al risanamento tra imprenditore e creditori che si attiva a seguito dell’accesso allo strumento e si svolge entro le condizioni e i limiti previsti dagli artt. 12 e 17 CCII, con la supervisione dell’esperto e nel quadro delle misure premiali e protettive applicabili.
Le trattative sono indicate dal CCII quale strumento che può contribuire alla regolazione della crisi, tali da titolare sia misure premiali (in particolare fiscali) sia l’operatività delle protezioni del patrimonio, e richiedono l’adesione informata delle principali controparti per testare la fattibilità di un accordo di riequilibrio.
Ai fini applicativi, l’istituto presuppone un set documentale essenziale e una scaletta negoziale compatibile con i tempi della procedura, con possibili modulazioni in presenza di creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL, AdR) tenuti ad obblighi di segnalazione e coinvolgimento, in coerenza con l’impianto del CCII.
3. Obblighi dei creditori nelle trattative: collaborazione, buona fede, partecipazione informata e riservatezza.
I creditori pubblici qualificati (AF, INPS, INAIL, AdR) sono investiti da obblighi di segnalazione e partecipazione al percorso, in funzione di una emersione tempestiva e di un corretto coinvolgimento nel tavolo negoziale, in modo da consentire l’attivazione delle misure premiali (anche fiscal-tributarie) previste dall’ordinamento.
In via sistematica, la partecipazione dei creditori alle trattative nella composizione negoziata sottende doveri di collaborazione e buona fede, strumentali alla verifica delle concrete possibilità di risanamento, coerentemente con quelle che sono le finalità ispiratrici del CCII e con le misure di tutela e protezione del patrimonio previste dalla riforma.
La “partecipazione informata” si declina nell’obbligo di valutare le proposte dell’imprenditore alla luce delle misure premiali e delle sostenibilità prospettiche, anche con riguardo alle forme di dilazione e di trattamento dei debiti tributari consentite dal CCII, così come aggiornate dal correttivo-ter 2024.
4. Effetti protettivi e limiti alle azioni dei creditori durante le trattative.
La composizione negoziata si accompagna a misure protettive del patrimonio del debitore, che si traducono nella sospensione e/o limitazione delle azioni esecutive individuali a presidio della possibilità di svolgere trattative effettive e produttive, coerentemente con l’impianto del Codice e le sue finalità di prevenzione e risanamento.
In ambito fiscale, la procedura apre a misure premiali specifiche, tra cui l’ampliamento dei piani di rateazione dei debiti tributari, che costituiscono un supporto operativo alla sostenibilità dei percorsi di ristrutturazione condivisi in sede negoziale.
Il corretto utilizzo delle misure protettive richiede che i creditori si astengano da iniziative idonee a compromettere la percorribilità del piano in discussione, salvaguardando il bilanciamento tra tutela della massa e continuità aziendale perseguita nella composizione.
5. Rimedi e conseguenze a fronte di rifiuti ingiustificati o condotte ostruzionistiche.
Il CCII non prevede “corsie privilegiate” per i crediti fiscali nella liquidazione giudiziale, affermando la par condicio e il passaggio attraverso la verifica del passivo; tale principio sistematico segnala che condotte che mirino a “sottrarsi” alle cornici procedurali comuni non trovano giustificazione nell’attuale assetto normative.
In chiave compositiva, il mancato coinvolgimento o la mancata risposta dei creditori pubblici qualificati in presenza dei presupposti di segnalazione e di trattative in corso può incidere sulle possibilità di fruire tempestivamente delle misure premiali e sulla tenuta del percorso, con possibili riflessi processuali nella successiva regolazione concorsuale.
In prospettiva operativa, la leale collaborazione del ceto creditorio costituisce presupposto per la fruizione delle finestre di rateazione e degli altri strumenti agevolativi: un atteggiamento ingiustificatamente dilatorio può determinare la perdita di sincronia con i tempi dello strumento e l’emersione di iniziative alternative (es. accesso ad altre procedure).
6. Aggiornamenti normativi rilevanti e impatto sulle trattative.
Attuazione della Direttiva UE 2019/1023: con il D.Lgs. 83/2022 le disposizioni sulla composizione negoziata sono state integrate nel CCII, con misure premiali e con un ruolo definito per i creditori pubblici qualificati, a beneficio della precocità delle trattative e della gestione dei debiti fiscali.
Correttivi 2023-2024: il DL 13/2023 ha ampliato i periodi di rateazione di importi non ancora iscritti a ruolo; il D.Lgs. 136/2024 consente, in presenza di “difficoltà grave” risultante dall’istanza dell’esperto, l’elevazione della rateizzazione dei debiti tributari fino a 120 rate mensili (in luogo delle 72), con effetto diretto sulle leve negoziali e sulla fattibilità dei piani.
Continuità e ultra-attività: i procedimenti avviati prima del 15.07.2022 restano regolati dal DL 118/2021, assicurando coerenza transitoria e continuità nella gestione delle trattative già instaurate.
7. Esempi pratici e best practices operative.
Possono indicarsi tra le best practices operative il coinvolgimento tempestivo dei creditori pubblici qualificati con l’attivazione di interlocuzioni formali e tracciate, evidenziando gli elementi per la misurazione della sostenibilità e l’accesso alle misure di rateazione, favorendo pronte risposte e riducendo i rischi di stallo; la strutturazione di proposte di pagamento coerenti con le finestre normative, modellando i flussi sui regimi di rateazione (fino a 120 rate in ipotesi di difficoltà grave) e allineando i tempi delle misure protettive, così da massimizzare la praticabilità del piano; la gestione delle aspettative e della disclosure, fornendo una disclosure idonea sulla dinamica dei debiti e sulle misure premiali applicabili, così da promuovere una partecipazione informata dei creditori e prevenire contestazioni sulle basi di valutazione; il coordinamento con eventuali alternative concorsuali, mantenendo chiaro il perimetro dei possibili esiti, anche alla luce del principio della par condicio nella liquidazione giudiziale, per calibrare il “BATNA” negoziale e le soglie minime di consenso.
8. Ruolo dell’esperto, del tribunale e dell’imprenditore rispetto alle trattative.
L’imprenditore accede allo strumento ex artt. 12 e 17 CCII e promuove le trattative, costruendo un piano coerente e sostenibile anche grazie alle misure premiali di cui può beneficiare nella fase negoziale.
L’esperto, attraverso la piattaforma camerale, è il perno tecnico di ausilio alle trattative e, nei profili che riguardano i creditori pubblici qualificati, è anche “segnalatore tecnico” della sussistenza dei presupposti per gli allungamenti di rateazione connessi a situazioni di difficoltà grave.
Il Tribunale interviene per i profili tipizzati dal Codice e garantisce, nella diversa eventualità della liquidazione giudiziale, la regola di parità di trattamento in sede di ammissione al passivo, confermando l’assenza di canali privilegiati per i crediti tributari rispetto agli altri crediti.
Conclusioni. Ai sensi dell’art. 17 CCII, le “trattative” nella composizione negoziata vanno intese come un percorso strutturato e informato di confronto tra imprenditore e creditori per testare e condividere un piano di risanamento, reso possibile da un set di misure protettive e premiali che, specie in ambito fiscale, incidono sulla sostenibilità del percorso.
I creditori, in particolare i creditori pubblici qualificati, sono chiamati a cooperare secondo buona fede nella fase di trattative, adempiendo agli obblighi di segnalazione e partecipazione e valutando le proposte in modo informato; l’ordinamento offre leve di rateazione e tutela procedurale che premiano la collaborazione e riducono l’attrito negoziale.
Condotte ostruzionistiche o rifiuti non motivati risultano disfunzionali e, in prospettiva, non avvantaggiano il creditore nella successiva regolazione concorsuale, dove prevale la parità di trattamento senza privilegi sostanziali per i crediti tributari; al contrario, la partecipazione attiva e tempestiva esalta le chances di recupero nel rispetto del quadro del CCII.
Operativamente, è consigliabile impostare il tavolo negoziale su disclosure completa e tracciata, proposte coerenti con le finestre di rateazione (inclusa quella fino a 120 rate in caso di difficoltà grave), e un coordinamento stretto tra impresa, esperto e creditori per sincronizzare, nella articolazione del piano di risanamento, misure protettive e milestones, cioè traguardi che segnano il completamento di fasi significative o il raggiungimento di obiettivi intermedi.
Gianluca Liut
20.11.2025
“Trattative” e obblighi dei creditori nella Composizione negoziata della crisi (Art. 17 CCII Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza)_Gianluca Liut



