In tema di tutela del diritto di autore, la riproduzione di opere d’arte, allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime, non costituisce alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera; per godere del regime delle libere utilizzazioni, inoltre, la riproduzione deve essere strumentale agli scopi di critica e discussione, oltre che al fine meramente illustrativo, correlato ad attività di insegnamento e di ricerca scientifica dell’utilizzatore, e non deve porsi in concorrenza con il diritto di sfruttamento economico dell’autore, che comprende la possibilità di effettuare la riproduzione di copie fisicamente identiche all’originale ed anche qualunque altra forma di replicazione in grado d’inserirsi nel relativo mercato, come la riproduzione fotografica in scala. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva ricondotto a un’ipotesi di utilizzazione libera la pubblicazione da parte di una fondazione, in collaborazione con l’università, di uno “studio metodologico”, avente ad oggetto la catalogazione informatica delle opere di un pittore presenti nel suo archivio, riprodotte integralmente anche se in scala) (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO MILANO, 18/04/2017).
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/02/2022, n. 4038