Il venditore di un cucciolo di cane nasconde la malattia all’acquirente? Deve risarcire il danno.

Dic 14, 2024 | Diritto dei Contratti, News, Risarcimento danni

Il venditore di un animale è tenuto ad una particolare diligenza in qualità di venditore professionale mentre garantisce la salute dell’animale, essendo tenuto ad accertarsi delle reali condizioni patologiche, in modo da porre l’acquirente nella condizione di decidere se concludere il contratto, nella consapevolezza delle sofferenze che l’animale dovrebbe sopportare, dei disagi da affrontare e delle spese per le cure.
In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d’affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti “consumatore”, così come va qualificato “venditore”, ai sensi del codice del consumo, chi, nell’esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia.
Il venditore è tenuto a garantire il compratore dai vizi del bene compravenduto, ai sensi dell’ art. 1476 comma 1 n. 3 c.c., bene compravenduto essendo da considerare anche l’animale, salvo che i vizi non fossero evidenti o facilmente riconoscibili.
Ai sensi della normativa civilistica (art. 1492 c.c.) e del Codice del Consumo (art. 130, commi 2 e 7 del
Codice del Consumo), in caso di prova dei vizi occulti, gli acquirenti possono chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni.

[Cassazione civile, sez. II, ordinanza 6 dicembre 2024, n. 31288]

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