La dichiarazione del Patriarca di Venezia dopo l’approvazione della legge veneta pone questioni serie sulla solitudine, sulle cure palliative e sulla tutela delle persone vulnerabili. Ma attribuire alla legge regionale l’apertura di una progressiva “deriva” del suicidio assistito rischia di confondere piani giuridici profondamente diversi.
Il 2 settembre 2026, poche ore dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale del Veneto della legge sulle procedure di assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia ha affidato a una dichiarazione pubblica la propria preoccupazione.
Le sue parole meritano attenzione. Non soltanto perché provengono dal Patriarca di Venezia, ma perché pongono alcuni interrogativi che nessuna legislazione seria sul fine vita può permettersi di ignorare.
Moraglia richiama la condizione delle persone fragili e sole, la necessità dell’accompagnamento, il rischio che una decisione maturi dentro una condizione di abbandono, l’importanza delle cure palliative e la libertà di coscienza dei professionisti sanitari.
Sono questioni reali. Ma proprio perché lo sono occorre distinguere queste questioni da un’altra affermazione contenuta nella dichiarazione: che l’approvazione della legge regionale possa determinare una progressiva estensione delle situazioni nelle quali è consentito il suicidio medicalmente assistito.
Su questo punto il problema non è etico. È innanzitutto giuridico. E la legge regionale non ha il potere di produrre quell’effetto.
Il Veneto non ha riconosciuto un nuovo diritto.
È il primo equivoco da evitare. Il Consiglio regionale non ha deciso che dal 2 settembre 2026 in Veneto esiste un nuovo diritto al suicidio medicalmente assistito. Non avrebbe neppure la competenza costituzionale per farlo.
La Regione ha approvato una legge concernente le procedure di assistenza sanitaria regionale relative alle richieste di suicidio medicalmente assistito. Il Consiglio regionale ha espressamente riferito che gli emendamenti approvati hanno tenuto conto dei rilievi della Corte costituzionale.
La distinzione è decisiva. L’area nella quale l’aiuto al suicidio non è punibile deriva dall’ordinamento statale come conformato dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 242 del 2019 e dalle pronunce successive.
La stessa Corte, occupandosi nel 2025 e nel 2026 delle leggi regionali, ha tracciato un limite estremamente preciso.
Con la sentenza n. 148 del 2026 ha ribadito che una Regione non può appropriarsi dei requisiti individuati dalla Corte per cristallizzarli nella propria legislazione, perché in tal modo finirebbe indirettamente per intervenire anche sui confini dell’esimente dell’art. 580 c.p.
In altre parole: la Regione può organizzare la sanità; non può ridefinire il suicidio assistito.
Questa distinzione dovrebbe costituire il punto di partenza anche del dibattito pubblico sulla legge veneta.
La “deriva” evocata dal Patriarca non può derivare dalla legge regionale. Moraglia formula una preoccupazione precisa: le situazioni nelle quali sarà consentito intervenire potrebbero progressivamente moltiplicarsi e la legge potrebbe costituire l’inizio di un “processo ampliabile”.
Come preoccupazione bioetica, la posizione è pienamente legittima. Come conseguenza attribuita alla legge regionale, però, l’argomento è debole. Perché l’ampliamento dei presupposti sostanziali non è nella disponibilità del legislatore veneto.
La Corte costituzionale lo ha detto espressamente: la legislazione regionale non può agire in sostituzione di quella statale appropriandosi dei delicati bilanciamenti che riguardano il suicidio medicalmente assistito.
Se un domani l’area di non punibilità dovesse essere ampliata o modificata, ciò potrebbe derivare dal legislatore statale o da ulteriori interventi della Corte costituzionale. Non dalla legge regionale veneta.
È una distinzione che non ridimensiona il dibattito etico. Lo colloca semplicemente nel luogo corretto.
Sulla fragilità, invece, Moraglia pone una questione fondamentale.
C’è però un passaggio della dichiarazione che sarebbe un errore liquidare come espressione di una posizione confessionale. È quello relativo alle persone sole. Moraglia richiama chi affronta la vecchiaia e la parte conclusiva dell’esistenza senza poter contare su un effettivo accompagnamento umano e affettivo.
Qui la questione diventa molto più complessa. Una persona può essere formalmente libera e contemporaneamente essere profondamente condizionata dalle proprie condizioni materiali. Solitudine. Povertà. Assenza di assistenza domiciliare. Dolore non adeguatamente controllato. Depressione. Percezione di essere diventati un peso per i familiari. Mancanza di strutture adeguate.
Sono fattori che possono incidere sulla formazione della volontà. La vera garanzia, allora, non consiste semplicemente nel vietare una scelta perché la persona è vulnerabile. Consiste nel fare qualcosa di molto più impegnativo: rimuovere, per quanto possibile, le condizioni di vulnerabilità evitabili e verificare quale sia la volontà della persona dopo averle concretamente offerto cura, assistenza e accompagnamento.
È su questo terreno che la riflessione del Patriarca può incontrare quella di chi attribuisce valore all’autodeterminazione.
La risposta alla vulnerabilità non può essere togliere capacità decisionale alla persona vulnerabile.
Qui, tuttavia, occorre evitare un secondo rischio. Proteggere una persona fragile non significa presumere che non sia capace di decidere. Altrimenti la vulnerabilità diventerebbe paradossalmente una causa di riduzione dell’autonomia.
La persona gravemente malata, disabile o dipendente da trattamenti sanitari non può essere considerata, per ciò solo, meno capace di autodeterminarsi.
La protezione deve quindi operare in entrambe le direzioni. Occorre proteggerla dalla pressione a morire. Ma occorre proteggerla anche dall’imposizione a continuare trattamenti che liberamente rifiuta, nei limiti stabiliti dall’ordinamento. Questa duplice protezione rappresenta probabilmente uno dei punti più difficili dell’intero diritto del fine vita.
Cure palliative: Moraglia individua una priorità, ma occorre precisarne il significato.
Il secondo grande tema sollevato dalla dichiarazione riguarda le cure palliative.ì Su questo punto il Patriarca richiama una responsabilità che riguarda innanzitutto il Servizio sanitario.
In Italia l’accesso alle cure palliative non è una concessione. È un diritto previsto dalla legge. L’art. 1 della legge n. 38 del 2010 tutela espressamente il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, perseguendo dignità, autonomia, qualità della vita e sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona e della famiglia.
La legge n. 219 del 2017 compie un ulteriore passaggio. Il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente e deve essere sempre garantita un’appropriata terapia del dolore con il coinvolgimento delle cure palliative. Nei casi previsti dalla stessa disposizione può essere praticata, con il consenso del paziente, anche la sedazione palliativa profonda continua.
Su questo, quindi, la dichiarazione di Moraglia coglie un problema concreto. Non sarebbe accettabile un sistema sanitario efficiente nell’esaminare una richiesta di suicidio medicalmente assistito e inefficiente nell’assicurare tempestivamente cure palliative di qualità.
Ma vale anche l’affermazione inversa. Le cure palliative non possono diventare l’alternativa obbligatoria all’autodeterminazione. Questo è forse il punto sul quale il dibattito deve compiere un salto di qualità.
Cure palliative e autodeterminazione non sono principi antagonisti. Una buona medicina palliativa non dice al paziente che cosa deve scegliere. Gli permette di scegliere meglio. Riduce il dolore. Controlla i sintomi. Affronta la sofferenza psicologica, relazionale e, quando richiesto dalla persona, spirituale. Sostiene la famiglia. Costruisce un percorso di cura.
Ma proprio per questo la medicina palliativa deve essere offerta realmente e non imposta ideologicamente. Il paziente deve sapere che quell’alternativa esiste. Deve poterla sperimentare se lo desidera. Non dovrebbe invece essere costretto ad accettarla come prezzo necessario per vedere riconosciuta la propria capacità decisionale.
La legge n. 38/2010 pone infatti sullo stesso piano due concetti che talvolta il dibattito pubblico separa artificialmente: dignità e autonomia della persona. Ed è significativo che proprio la legge veneta abbia rafforzato le cure palliative.
C’è poi un elemento che rende particolarmente interessante il confronto con le parole del Patriarca. Gli emendamenti approvati il 2 settembre hanno modificato il progetto originario proprio introducendo un maggiore peso delle cure palliative.
Secondo il comunicato ufficiale della Regione, le modifiche prevedono un ruolo rafforzato del medico palliativista nella Commissione che valuta le richieste, la priorità delle cure palliative e l’obbligo di informare la persona della possibilità di accedervi.
È inoltre prevista l’istituzione di un Comitato Bioetico Regionale e viene valorizzata la volontarietà del medico.
Questo dato non elimina le preoccupazioni espresse da Moraglia. Ma modifica significativamente il quadro nel quale devono essere valutate.
La risposta migliore alla sua preoccupazione non è sostenere che il rischio della vulnerabilità non esista. È chiedersi se le garanzie previste siano sufficienti. Ed eventualmente migliorarle.
La sofferenza “insopportabile”: può davvero essere misurata oggettivamente?
Moraglia pone infine una domanda particolarmente delicata: quali criteri possono stabilire “oggettivamente” quando una sofferenza sia insopportabile?
La domanda è corretta. Ma contiene una premessa che merita di essere discussa.
Non tutta la sofferenza umana è oggettivamente misurabile. La medicina può valutare patologia, prognosi, dolore, sintomi, trattamenti disponibili, capacità decisionale. Ma l’insopportabilità della sofferenza contiene inevitabilmente anche una componente personale.
Due persone affette dalla medesima patologia possono attribuire alla propria condizione significati profondamente diversi. Pretendere di trasformare l’insopportabilità in un parametro esclusivamente oggettivo rischierebbe di sostituire il giudizio del medico alla percezione del paziente.
Il problema, quindi, non dovrebbe essere stabilire se un terzo consideri quella vita ancora sopportabile. Dovrebbe essere verificare rigorosamente la realtà della condizione clinica, la capacità della persona, la libertà della decisione e l’assenza di condizionamenti incompatibili con una scelta autenticamente autonoma, secondo quanto previsto dall’ordinamento. È una differenza enorme.
Obiezione di coscienza: anche qui occorre distinguere.
Il Patriarca conclude auspicando che l’obiezione di coscienza sia garantita a tutti i soggetti coinvolti.
Anche questa è una questione seria. La libertà morale del professionista sanitario merita tutela. Ma occorre distinguere la posizione del singolo professionista dall’obbligo organizzativo della struttura sanitaria.
La libertà di coscienza individuale non può trasformarsi nell’impossibilità per il Servizio sanitario di svolgere le funzioni che l’ordinamento gli attribuisce.
Il punto di equilibrio dovrebbe quindi essere duplice: nessun sanitario dovrebbe essere personalmente costretto a compiere attività direttamente incompatibili con le proprie convinzioni nei limiti riconosciuti dall’ordinamento; nessuna struttura sanitaria pubblica dovrebbe poter utilizzare le scelte individuali dei propri operatori per paralizzare il procedimento.
Sul punto sarà comunque necessario esaminare il testo definitivo coordinato della legge veneta e il suo rapporto con la disciplina statale, evitando di utilizzare impropriamente la categoria tecnica dell’“obiezione di coscienza” laddove il legislatore abbia invece disciplinato la volontarietà della partecipazione.
Accompagnare e rispettare non sono verbi incompatibili.
Resta la frase forse più importante della dichiarazione di Moraglia. La necessità di una cultura della prossimità. Su questo sarebbe sbagliato dividersi. Una società nella quale una persona chiedesse di morire perché non ha assistenza, perché è sola, perché non può permettersi di essere curata adeguatamente o perché si sente abbandonata sarebbe una società che ha fallito prima ancora che inizi il problema giuridico del suicidio medicalmente assistito. Ma anche una società che, dopo avere assicurato cura, assistenza, terapia del dolore, sostegno psicologico, vicinanza e cure palliative, rifiutasse di ascoltare la volontà libera e consapevole della persona porrebbe un problema di segno opposto.
È precisamente qui che il confronto sul fine vita dovrebbe uscire dalla contrapposizione tra “difesa della vita” e “autodeterminazione”. Perché la prossimità autentica non consiste necessariamente nel decidere per l’altro. Consiste nel non lasciarlo solo. Nell’offrirgli tutte le cure possibili. Nel proteggerlo quando è vulnerabile. Nel verificare rigorosamente che la sua volontà sia realmente libera. E, infine, nel confrontarsi con quella volontà anche quando non coincide con la nostra.
È questo il punto più difficile. Ed è probabilmente proprio da qui che dovrebbe cominciare una discussione adulta sul fine vita.
[La dichiarazione integrale del Patriarca di Venezia Francesco Moraglia è pubblicata sul sito ufficiale del [Patriarcato di Venezia](https://www.patriarcatovenezia.it/legge-sul-fine-vita-il-patriarca-amarezza-e-preoccupazione-per-le-persone-fragili/]
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