Il 30 maggio scorso, nel pomeriggio, un addetto alla sorveglianza del Centre Pompidou-Metz ha constatato la scomparsa della banana di Comedian, l’opera di Maurizio Cattelan — una banana fissata alla parete con nastro adesivo, inclinata a 37 gradi, posizionata a 1,72 metri dal pavimento. Il museo ha sporto denuncia contro ignoti per furto. Nel frattempo, la banana è stata sostituita, come avviene ogni tre giorni per ragioni di deperibilità.
Il paradosso è evidente: l’oggetto sottratto vale pochi centesimi. L’opera — che nel 2024 il fondatore di criptovalute Justin Sun ha acquistato in una versione analoga per 5,2 milioni di dollari (6,2 con commissioni) — non risiede nel frutto ma nel certificato di autenticità e nel protocollo di installazione che ne governa la presentazione. Lo stesso museo lo afferma esplicitamente nel proprio comunicato. Eppure ha presentato denuncia penale. Perché?
La risposta è nella distinzione tra questo episodio e quello del luglio 2025, quando un visitatore mangiò la banana rivendicando pubblicamente il gesto sui social. In quel caso il museo non denunciò: l’autore era identificato, aveva assunto la responsabilità dell’atto, e — si può ragionevolmente ipotizzare — il gesto poteva essere ricondotto a una logica performativa non dissimile da quella che l’opera stessa evoca. In questo caso, invece, l’autore è ignoto e il gesto è anonimo. Senza un interlocutore identificabile, non vi è possibilità né di dialogo né di sanzione. La denuncia non tutela il valore patrimoniale del frutto — inesistente — ma la prerogativa istituzionale di gestire il protocollo in modo esclusivo e autorizzato.
Qui emerge il nodo giuridico che la cronaca tende a trascurare. La fattispecie penale del furto presuppone la sottrazione di una cosa mobile altrui con profitto ingiusto (art. 624 c.p. nel sistema italiano; la fattispecie francese di vol ex art. 311-1 Code pénal è strutturalmente analoga). Applicarla a un frutto deperibile, strutturalmente destinato alla sostituzione e privo di valore commerciale autonomo, pone questioni non banali sul piano della tipicità e del danno. Lo strumento penale, in assenza di un responsabile identificabile, rischia di esaurire la propria funzione sul piano comunicativo — riaffermazione pubblica del protocollo — senza produrre alcun esito processuale concreto.
La tutela più appropriata per un’opera di questo tipo transita probabilmente su un piano diverso: il diritto morale dell’autore all’integrità dell’opera, riconosciuto dall’art. 20 della legge italiana n. 633/1941 e dal droit moral francese, e la responsabilità contrattuale del visitatore nei confronti dell’istituzione. Per un’opera la cui essenza è documentale — il certificato, il protocollo, l’autorizzazione — ogni violazione non autorizzata lede anzitutto la coerenza concettuale e giuridica dell’opera stessa, non la sua materialità.
Il caso Comedian non è una curiosità di cronaca. È un banco di prova per categorie giuridiche — opera d’arte, oggetto materiale, valore, tutela — che il diritto tradizionale fatica ancora a trattare con strumenti adeguati. La domanda non è se la banana rubata valesse qualcosa. La domanda è quali strumenti giuridici siano effettivamente idonei a proteggere un’opera che esiste nella forma di un protocollo.
Gianluca Liut
Avvocato
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