Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna e Veneto hanno scelto di intervenire sul suicidio medicalmente assistito. Dal confronto tra le quattro discipline emerge però qualcosa di più importante delle differenze politiche: comincia a delinearsi il perimetro entro il quale una Regione può legiferare senza sostituirsi allo Stato.
Con l’approvazione della legge veneta del 2 settembre 2026 sono diventate quattro le Regioni italiane che hanno adottato una disciplina legislativa in materia di suicidio medicalmente assistito: Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna e Veneto.
Quattro leggi che nascono dallo stesso problema, ma che non sono identiche. E soprattutto quattro esperimenti legislativi dai quali oggi è possibile ricavare indicazioni sufficientemente precise per costruire una disciplina regionale migliore.
Il punto di partenza deve però essere chiarito. Nessuna Regione può introdurre un diritto al suicidio medicalmente assistito. Né può stabilire autonomamente chi abbia diritto ad accedervi.
La questione sostanziale appartiene all’ordinamento statale e trova oggi il proprio fondamentale riferimento nella giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 242 del 2019.
Alle Regioni compete qualcosa di diverso e, allo stesso tempo, estremamente importante: organizzare il proprio servizio sanitario affinché le richieste siano valutate secondo procedure definite, trasparenti, multidisciplinari e non discriminatorie.
È precisamente questa distinzione a separare una buona legge regionale da una legge costituzionalmente vulnerabile.
Dalla Toscana al Veneto: il laboratorio regionale del fine vita.
La prima Regione a intervenire legislativamente è stata la Toscana con la legge regionale 14 marzo 2025, n. 16.
La legge aveva un pregio evidente: trasformava un percorso fino ad allora affidato prevalentemente alla gestione amministrativa delle singole aziende sanitarie in un procedimento organizzato. Prevedeva una Commissione multidisciplinare permanente, disciplinava la presentazione dell’istanza, la verifica delle condizioni, l’intervento del comitato etico e le modalità successive.
Ma conteneva anche disposizioni che oltrepassavano il confine della competenza regionale.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2025, non ha demolito l’impianto della legge. Ha fatto qualcosa di giuridicamente più interessante: ha separato ciò che una Regione può fare da ciò che non può fare. Ha riconosciuto la legittimità di una legislazione regionale organizzativa e procedurale in materia sanitaria, ma ha espunto le disposizioni che invadevano l’ordinamento civile e penale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni o interferivano con principi fondamentali statali in materia di tutela della salute.
È stata una sentenza fondamentale perché ha trasformato il caso toscano in una sorta di manuale costituzionale per le Regioni successive.
Sardegna: il secondo banco di prova.
La Sardegna è intervenuta con la legge regionale 18 settembre 2025, n. 26. Anche in questo caso il legislatore regionale ha cercato di costruire un procedimento completo. La legge prevedeva una Commissione multidisciplinare, l’interlocuzione diretta con il richiedente, l’informazione sulle cure palliative e sulla sedazione palliativa profonda continua e una scansione temporale molto dettagliata. Il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro trenta giorni, con termini intermedi di cinque, dieci, tre, due e sette giorni.
Proprio questa precisione, apparentemente garantista, ha mostrato uno dei problemi più delicati della tecnica legislativa in questa materia. La certezza dei tempi è una garanzia. Ma un termine legislativo eccessivamente rigido può trasformarsi in una compressione della valutazione clinica, etica e personale.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 2026, è intervenuta anche sulla legge sarda. Ancora una volta non ha negato la competenza regionale a disciplinare l’organizzazione sanitaria. Ha invece eliminato, tra l’altro, disposizioni che cristallizzavano requisiti appartenenti alla competenza statale e termini rigidi imposti alle diverse fasi del procedimento.
La lezione diventa quindi ancora più chiara: una Regione può organizzare il procedimento; non può trasformare il procedimento sanitario in una sequenza automatica governata dal calendario.
Emilia-Romagna: una legge scritta dopo la prima sentenza costituzionale.
La legge dell’Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n. 10 nasce in un contesto diverso. Quando viene approvata, la Corte costituzionale si è già pronunciata sulla Toscana. Il legislatore emiliano-romagnolo dispone quindi di indicazioni che Toscana e Sardegna non avevano quando approvarono i rispettivi testi.
La legge dichiara espressamente di intervenire nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute prevista dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione. È una scelta di tecnica legislativa importante. Il legislatore regionale chiarisce immediatamente titolo competenziale e limite dell’intervento.
La disciplina è costruita attorno a Commissioni di valutazione multidisciplinare permanenti di Area Vasta – le CoVam – inserite strutturalmente nel servizio sanitario regionale.
La legge non pretende quindi di creare un nuovo istituto giuridico. Organizza una funzione sanitaria. Ed è probabilmente questo il modello concettualmente più corretto.
Veneto: la quarta via.
Il Veneto arriva per ultimo, il 2 settembre 2026. Ma arriva dopo due sentenze costituzionali sulle leggi regionali: la n. 204 del 2025 sulla Toscana e la n. 148 del 2026 sulla Sardegna.
È un vantaggio legislativo significativo. Il testo originario della proposta di iniziativa popolare “Liberi subito” è stato modificato durante l’esame consiliare proprio per adeguarlo al quadro costituzionale progressivamente definito.
La scelta politica e legislativa più interessante riguarda però un altro aspetto. Il Veneto ha rafforzato il rapporto tra suicidio medicalmente assistito e cure palliative. È stato valorizzato il ruolo del medico palliativista nella Commissione chiamata a esaminare la richiesta. È stata prevista l’istituzione di un Comitato Bioetico Regionale. È stata rafforzata l’informazione sulla possibilità di accedere alle cure palliative. Ed è stata valorizzata la volontarietà della partecipazione del medico.
È una scelta che merita attenzione.
Cure palliative e suicidio medicalmente assistito: una falsa alternativa.
Una buona legge sul fine vita non dovrebbe mai essere costruita come una legge “sul suicidio”. Dovrebbe essere una legge sulla presa in carico della persona che manifesta una sofferenza tale da condurla a chiedere di porre fine alla propria vita.
La differenza non è terminologica. È sostanziale.
La legge n. 38 del 2010 garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
La legge n. 219 del 2017 disciplina consenso informato, rifiuto dei trattamenti, disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione condivisa delle cure.
Il suicidio medicalmente assistito si colloca all’interno di un sistema nel quale esistono già diversi strumenti di tutela dell’autodeterminazione e della dignità della persona malata.
Per questo l’informazione sulle cure palliative deve essere effettiva.
Ma qui occorre evitare l’errore opposto. Informare non significa condizionare. L’accesso alle cure palliative non dovrebbe diventare un prerequisito coercitivo per l’esame della richiesta. Il paziente deve conoscere concretamente ciò che il Servizio sanitario può offrirgli. Deve poter parlare con un medico palliativista. Deve poter comprendere che cosa significhino terapia del dolore, assistenza domiciliare, hospice e, quando ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, sedazione palliativa profonda continua. Dopo essere stato adeguatamente informato, però, la sua volontà deve continuare a essere rispettata.
La funzione delle cure palliative è curare e accompagnare. Non diventare uno strumento amministrativo per impedire l’accesso a un diverso percorso previsto dall’ordinamento.
Le cinque lezioni delle quattro leggi.
Dal confronto emergono cinque principi che dovrebbero orientare qualsiasi futura legislazione regionale.
Primo: la Regione deve disciplinare l’organizzazione, non il diritto sostanziale. La legge regionale non dovrebbe elencare autonomamente i requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito. È preferibile utilizzare una clausola dinamica: la struttura sanitaria verifica la sussistenza delle condizioni richieste dall’ordinamento statale vigente. In questo modo la Regione non cristallizza nella propria legislazione il contenuto delle pronunce costituzionali e non invade la competenza statale.
Secondo: servono tempi ragionevoli, non cronometri legislativi. Una persona affetta da una patologia irreversibile non può essere lasciata per mesi in attesa di una decisione amministrativa. Ma neppure è ragionevole imporre per legge che valutazioni cliniche ed etiche estremamente complesse siano concluse in pochi giorni. La soluzione migliore è introdurre il principio della massima tempestività compatibile con la completezza dell’istruttoria, accompagnato da obblighi di motivazione in caso di protrazione del procedimento.
Terzo: le cure palliative devono entrare strutturalmente nel procedimento. Non come ostacolo. Come garanzia.
La persona deve ricevere una vera consulenza palliativistica e non semplicemente firmare un modulo nel quale dichiara di essere stata informata.
Quarto: serve una valutazione realmente multidisciplinare. Medico palliativista, specialista della patologia, medico legale e professionisti delle competenze necessarie devono concorrere alla valutazione. La complessità della decisione rende insufficiente una lettura esclusivamente burocratica o esclusivamente clinica.
Quinto: il sistema deve proteggere contemporaneamente paziente e sanitario. La volontà del paziente deve essere libera, attuale, informata e verificabile. La partecipazione del singolo professionista sanitario deve rispettarne libertà e responsabilità professionale, senza compromettere la continuità organizzativa del servizio.
Un punto che manca ancora: la vulnerabilità.
È probabilmente uno degli aspetti che meritano maggiore sviluppo nelle future leggi.
La Corte costituzionale ha ripetutamente posto l’accento sulla necessità di proteggere le persone vulnerabili. Ma la vulnerabilità non coincide soltanto con la malattia. Può derivare dalla solitudine, dalla depressione, dalla dipendenza economica, dall’assenza di assistenza domiciliare, dal peso percepito nei confronti dei familiari, dalla disabilità, dalla precarietà abitativa. Una richiesta di morte formulata perché una persona non riceve assistenza adeguata pone un problema radicalmente diverso da una richiesta maturata nonostante la disponibilità di tutte le cure e di tutto il sostegno possibile.
Per questo una buona disciplina dovrebbe imporre alla Commissione di verificare non soltanto le condizioni cliniche, ma anche che la decisione non sia determinata da carenze assistenziali concretamente rimediabili. Non per giudicare la scelta. Per assicurarsi che sia realmente libera.
Un secondo punto da migliorare: il diritto a comprendere.
La libertà di scelta presuppone comprensione. Una futura legge dovrebbe quindi prevedere espressamente accomodamenti ragionevoli e strumenti di comunicazione aumentativa e alternativa per le persone che non possano comunicare secondo modalità ordinarie.
Disabilità comunicativa e incapacità decisionale sono concetti profondamente diversi. Confonderli significherebbe discriminare proprio le persone maggiormente vulnerabili.
Un terzo punto: il dissenso deve essere motivato.
La tutela della persona non richiede soltanto una procedura per ottenere una valutazione. Richiede anche una procedura contro l’errore.
Il provvedimento conclusivo dovrebbe essere sempre motivato. In caso di esito negativo dovrebbero essere indicate in modo analitico le ragioni cliniche e giuridiche che impediscono di ritenere soddisfatte le condizioni previste dall’ordinamento.
Dovrebbe inoltre essere garantito l’accesso integrale alla documentazione sanitaria e amministrativa del procedimento. Trasparenza e motivazione sono garanzie tanto per chi chiede l’accesso quanto per chi deve decidere.
Dalle quattro leggi a una quinta legge possibile.
Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna e Veneto rappresentano quattro tappe dello stesso percorso.
La Toscana ha aperto la strada.
La Sardegna ha tentato di rafforzare la certezza dei tempi.
L’Emilia-Romagna ha costruito una disciplina maggiormente consapevole del confine costituzionale tra Stato e Regione.
Il Veneto ha accentuato il rapporto con cure palliative, bioetica e tutela della volontarietà del medico.
Una quinta legge potrebbe utilizzare ciò che di migliore esiste in ciascuna esperienza ed eliminare ciò che la Corte costituzionale ha già individuato come incompatibile con il riparto delle competenze.
Il risultato dovrebbe essere una legge essenzialmente organizzativa. Pochi articoli. Nessuna pretesa di definire nuovi diritti. Nessuna duplicazione della disciplina penale o civile. Nessun automatismo. Una Commissione multidisciplinare stabile. Una valutazione individualizzata. Una consulenza palliativistica effettiva. Il parere del comitato etico competente. Tempi tempestivi ma clinicamente sostenibili. Motivazione delle decisioni. Protezione delle persone vulnerabili. Libertà dei professionisti sanitari. Monitoraggio anonimo delle procedure.
E soprattutto una clausola fondamentale: la disciplina regionale opera esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione sanitaria e si adegua automaticamente alla legislazione statale e alle decisioni della Corte costituzionale.
Perché dopo quattro leggi regionali il problema politico e costituzionale diventa sempre più evidente.
Le Regioni possono organizzare i propri servizi sanitari. Possono ridurre le diseguaglianze territoriali. Possono impedire che una persona gravemente malata debba trasformarsi in un esperto di diritto amministrativo per ottenere una risposta. Ma non possono sostituire indefinitamente il Parlamento.
Il vero paradosso del fine vita italiano è ormai questo. Più le Regioni sono costrette a legiferare, più diventa evidente la necessità di una legge dello Stato.
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