🟠 A buon imprenditor… La responsabilitĂ  delle aziende da Decreto 231/2001 spiegata semplice. Non serve fare “compliance di facciata”. Serve proteggere la continuitĂ  dell’impresa.

Ott 1, 2026 | Diritto dei Contratti, Diritto dell'Impresa, Diritto Penale, News

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (cd. Decreto 231) non è un adempimento burocratico da archiviare in una cartella. È una regola di responsabilità concreta. Se una persona che opera per l’impresa commette determinati reati nell’interesse o a vantaggio della società, può risponderne anche la società, con conseguenze economiche, operative e reputazionali molto gravi.
Il punto essenziale è questo: non basta dichiararsi estranei al reato commesso dal singolo. L’impresa deve poter dimostrare di essersi organizzata seriamente per prevenirlo.

1. Che cosa è cambiato per l’impresa con il Decreto 231?

Il Decreto 231/2001 disciplina la responsabilità dell’ente per illeciti amministrativi dipendenti da reato. Si applica alle persone giuridiche, alle società e alle associazioni, anche prive di personalità giuridica; restano invece esclusi, tra gli altri, lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici non economici.
La definizione legislativa di “responsabilità amministrativa” non deve ingannare. Il procedimento si svolge davanti al giudice penale e le conseguenze possono incidere in modo diretto sulla vita dell’azienda: denaro, contratti, autorizzazioni, operatività e reputazione.
La società può rispondere quando ricorrono tre condizioni:
– è stato commesso uno dei reati espressamente previsti dal Decreto o da norme che lo richiamano;
– l’autore del reato è un soggetto apicale — amministratore, direttore, dirigente, rappresentante o chi esercita di fatto gestione e controllo — oppure un soggetto sottoposto alla sua direzione o vigilanza;
– il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Se, invece, l’autore ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, l’ente non risponde.
Non è richiesto che l’imprenditore abbia materialmente commesso il reato. Può essere sufficiente che la società abbia tratto, o fosse destinata a trarre, un’utilità dall’illecito e che l’organizzazione interna non abbia predisposto controlli adeguati.

2. Quali reati rilevano?

Non ogni illecito commesso in azienda comporta ipso facto la responsabilità ex Decreto 231. Il sistema opera soltanto per i cosiddetti reati-presupposto, cioè per le fattispecie tassativamente incluse dal legislatore negli articoli 24 e seguenti del Decreto e nelle leggi speciali.
Tra le aree che piĂš frequentemente espongono le imprese al rischio rientrano:
– reati contro la pubblica amministrazione, quali corruzione, induzione indebita, truffa ai danni dello Stato e indebita percezione di erogazioni pubbliche;
– reati societari, inclusi falsitĂ  nelle comunicazioni sociali e ostacolo alla vigilanza;
– reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa antinfortunistica;
– reati ambientali;
– riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita;
– delitti informatici e trattamento illecito di dati;
– reati tributari;
– impiego di cittadini di Paesi terzi privi di regolare permesso e intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro;
– reati contro l’industria e il commercio, violazioni del diritto d’autore e altri delitti espressamente richiamati dalla normativa vigente.
L’elenco è in continuo aggiornamento. il Decreto è stato ripetutamente ampliato e il testo normativo risulta aggiornato anche a settembre 2026. Per questo un Modello 231 redatto anni fa e mai riesaminato è, in pratica, un modello incapace di proteggere l’impresa.

3. Le sanzioni: il rischio vero?

Se l’ente viene ritenuto responsabile, il Decreto prevede un sistema sanzionatorio che non si limita alla sanzione pecuniaria.
a. Sanzione pecuniaria. È calcolata per quote, in funzione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente e delle sue condizioni economiche.
b. Sanzioni interdittive. Possono comprendere l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
c. Confisca. Può colpire il prezzo o il profitto del reato, salvo i diritti dei terzi.
d. Pubblicazione della sentenza. Aggiunge un danno reputazionale formalizzato e difficilmente rimediabile.
La sanzione più pericolosa non è sempre la multa. Per un’impresa che lavora con enti pubblici, dipende da autorizzazioni o partecipa a gare, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può incidere molto più duramente di qualsiasi esborso immediato. Per un’azienda industriale, commerciale o regolata, la sospensione dell’attività può trasformare una contestazione penale in una crisi aziendale.

4. Il Modello 231: un documento o una difesa?

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) non è sempre imposto come adempimento formale generalizzato. È, però, lo strumento con cui l’ente può costruire la propria difesa e tentare di beneficiare dell’esimente prevista dal Decreto.
Per i reati commessi da soggetti apicali, l’ente deve dimostrare, prima della commissione del fatto, di avere adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie; di avere affidato la vigilanza a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il modello; e che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza dell’Organismo di Vigilanza.
Per i reati commessi da soggetti sottoposti, l’ente risponde se il reato è stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tale inosservanza è esclusa se l’ente, prima del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
La formula decisiva è “efficacemente attuato”. Un modello copiato da internet, uguale per imprese diverse, sconosciuto al personale e privo di verifiche non è una protezione: è un documento che, in caso di indagine, può dimostrare soltanto la superficialità dell’ente.
Un Modello 231 serio deve nascere dall’impresa reale. Deve quindi:
– individuare processi e aree a rischio, non limitarsi a riprodurre l’indice dei reati-presupposto;
– attribuire responsabilitĂ  chiare, poteri coerenti e controlli tracciabili;
– disciplinare, tra gli altri, i rapporti con la pubblica amministrazione, le spese e le consulenze, la selezione di fornitori e partner, i flussi finanziari, la sicurezza sul lavoro e gli aspetti ambientali rilevanti;
– prevedere protocolli concreti, sistema disciplinare, formazione mirata e canali di segnalazione;
– essere aggiornato quando cambiano l’organizzazione aziendale, il business, la normativa o i rischi effettivi dell’impresa.

5. Che cos’è l’Organismo di Vigilanza (OdV)?

L’Organismo di Vigilanza (OdV) non è una figura ornamentale né un controllore che interviene soltanto dopo un problema. È il presidio incaricato di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello 231.
Deve disporre di autonomia, indipendenza, continuità d’azione e poteri effettivi di iniziativa e controllo. Non è sufficiente attribuirgli formalmente un incarico: deve ricevere flussi informativi, poter chiedere documenti, svolgere verifiche, segnalare criticità agli organi societari e conservare evidenza della propria attività. La vigilanza dell’OdV è uno degli elementi centrali dell’esimente, soprattutto quando il reato sia attribuito a soggetti in posizione apicale.

6. Qual è la domanda che ogni imprenditore deve farsi?

Non è: “Abbiamo un Modello 231?”. La domanda corretta è: “Se domani un dipendente, un dirigente o un amministratore commettesse un reato-presupposto, sapremmo dimostrare che l’azienda aveva individuato quel rischio, stabilito controlli concreti, formato le persone, verificato il rispetto delle procedure e reagito alle anomalie?”
Se la risposta è incerta, il rischio non è teorico. L’impresa non ha ancora un sistema di prevenzione: ha soltanto una dichiarazione di intenti.

Un Modello 231 ben costruito non azzera il rischio di reato — nessun sistema serio può prometterlo — ma riduce la probabilità dell’illecito, rende controllabili i processi e crea le condizioni per difendere l’ente quando un singolo tenta di aggirare le regole. Questo è il suo valore: non fare “compliance di facciata”, ma proteggere la continuità dell’impresa.

Gianluca Liut
Avvocato
Foro di Padova

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