Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (cd. Decreto 231) non è un adempimento burocratico da archiviare in una cartella. Ă una regola di responsabilitĂ concreta. Se una persona che opera per lâimpresa commette determinati reati nellâinteresse o a vantaggio della societĂ , può risponderne anche la societĂ , con conseguenze economiche, operative e reputazionali molto gravi.
Il punto essenziale è questo: non basta dichiararsi estranei al reato commesso dal singolo. Lâimpresa deve poter dimostrare di essersi organizzata seriamente per prevenirlo.
1. Che cosa è cambiato per lâimpresa con il Decreto 231?
Il Decreto 231/2001 disciplina la responsabilitĂ dellâente per illeciti amministrativi dipendenti da reato. Si applica alle persone giuridiche, alle societĂ e alle associazioni, anche prive di personalitĂ giuridica; restano invece esclusi, tra gli altri, lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici non economici.
La definizione legislativa di âresponsabilitĂ amministrativaâ non deve ingannare. Il procedimento si svolge davanti al giudice penale e le conseguenze possono incidere in modo diretto sulla vita dellâazienda: denaro, contratti, autorizzazioni, operativitĂ e reputazione.
La società può rispondere quando ricorrono tre condizioni:
– è stato commesso uno dei reati espressamente previsti dal Decreto o da norme che lo richiamano;
– lâautore del reato è un soggetto apicale â amministratore, direttore, dirigente, rappresentante o chi esercita di fatto gestione e controllo â oppure un soggetto sottoposto alla sua direzione o vigilanza;
– il reato è stato commesso nellâinteresse o a vantaggio dellâente. Se, invece, lâautore ha agito nellâinteresse esclusivo proprio o di terzi, lâente non risponde.
Non è richiesto che lâimprenditore abbia materialmente commesso il reato. Può essere sufficiente che la societĂ abbia tratto, o fosse destinata a trarre, unâutilitĂ dallâillecito e che lâorganizzazione interna non abbia predisposto controlli adeguati.
2. Quali reati rilevano?
Non ogni illecito commesso in azienda comporta ipso facto la responsabilità ex Decreto 231. Il sistema opera soltanto per i cosiddetti reati-presupposto, cioè per le fattispecie tassativamente incluse dal legislatore negli articoli 24 e seguenti del Decreto e nelle leggi speciali.
Tra le aree che piĂš frequentemente espongono le imprese al rischio rientrano:
– reati contro la pubblica amministrazione, quali corruzione, induzione indebita, truffa ai danni dello Stato e indebita percezione di erogazioni pubbliche;
– reati societari, inclusi falsitĂ nelle comunicazioni sociali e ostacolo alla vigilanza;
– reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa antinfortunistica;
– reati ambientali;
– riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita;
– delitti informatici e trattamento illecito di dati;
– reati tributari;
– impiego di cittadini di Paesi terzi privi di regolare permesso e intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro;
– reati contro lâindustria e il commercio, violazioni del diritto dâautore e altri delitti espressamente richiamati dalla normativa vigente.
Lâelenco è in continuo aggiornamento. il Decreto è stato ripetutamente ampliato e il testo normativo risulta aggiornato anche a settembre 2026. Per questo un Modello 231 redatto anni fa e mai riesaminato è, in pratica, un modello incapace di proteggere lâimpresa.
3. Le sanzioni: il rischio vero?
Se lâente viene ritenuto responsabile, il Decreto prevede un sistema sanzionatorio che non si limita alla sanzione pecuniaria.
a. Sanzione pecuniaria. Ă calcolata per quote, in funzione della gravitĂ del fatto, del grado di responsabilitĂ dellâente e delle sue condizioni economiche.
b. Sanzioni interdittive. Possono comprendere lâinterdizione dallâesercizio dellâattivitĂ , la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, lâesclusione da agevolazioni e finanziamenti, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
c. Confisca. Può colpire il prezzo o il profitto del reato, salvo i diritti dei terzi.
d. Pubblicazione della sentenza. Aggiunge un danno reputazionale formalizzato e difficilmente rimediabile.
La sanzione piĂš pericolosa non è sempre la multa. Per unâimpresa che lavora con enti pubblici, dipende da autorizzazioni o partecipa a gare, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può incidere molto piĂš duramente di qualsiasi esborso immediato. Per unâazienda industriale, commerciale o regolata, la sospensione dellâattivitĂ può trasformare una contestazione penale in una crisi aziendale.
4. Il Modello 231: un documento o una difesa?
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) non è sempre imposto come adempimento formale generalizzato. Ă, però, lo strumento con cui lâente può costruire la propria difesa e tentare di beneficiare dellâesimente prevista dal Decreto.
Per i reati commessi da soggetti apicali, lâente deve dimostrare, prima della commissione del fatto, di avere adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie; di avere affidato la vigilanza a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il modello; e che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza dellâOrganismo di Vigilanza.
Per i reati commessi da soggetti sottoposti, lâente risponde se il reato è stato reso possibile dallâinosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tale inosservanza è esclusa se lâente, prima del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
La formula decisiva è âefficacemente attuatoâ. Un modello copiato da internet, uguale per imprese diverse, sconosciuto al personale e privo di verifiche non è una protezione: è un documento che, in caso di indagine, può dimostrare soltanto la superficialitĂ dellâente.
Un Modello 231 serio deve nascere dallâimpresa reale. Deve quindi:
– individuare processi e aree a rischio, non limitarsi a riprodurre lâindice dei reati-presupposto;
– attribuire responsabilitĂ chiare, poteri coerenti e controlli tracciabili;
– disciplinare, tra gli altri, i rapporti con la pubblica amministrazione, le spese e le consulenze, la selezione di fornitori e partner, i flussi finanziari, la sicurezza sul lavoro e gli aspetti ambientali rilevanti;
– prevedere protocolli concreti, sistema disciplinare, formazione mirata e canali di segnalazione;
– essere aggiornato quando cambiano lâorganizzazione aziendale, il business, la normativa o i rischi effettivi dellâimpresa.
5. Che cos’è lâOrganismo di Vigilanza (OdV)?
LâOrganismo di Vigilanza (OdV) non è una figura ornamentale nĂŠ un controllore che interviene soltanto dopo un problema. Ă il presidio incaricato di vigilare sul funzionamento, sullâosservanza e sullâaggiornamento del Modello 231.
Deve disporre di autonomia, indipendenza, continuitĂ dâazione e poteri effettivi di iniziativa e controllo. Non è sufficiente attribuirgli formalmente un incarico: deve ricevere flussi informativi, poter chiedere documenti, svolgere verifiche, segnalare criticitĂ agli organi societari e conservare evidenza della propria attivitĂ . La vigilanza dellâOdV è uno degli elementi centrali dellâesimente, soprattutto quando il reato sia attribuito a soggetti in posizione apicale.
6. Qual è la domanda che ogni imprenditore deve farsi?
Non è: âAbbiamo un Modello 231?â. La domanda corretta è: âSe domani un dipendente, un dirigente o un amministratore commettesse un reato-presupposto, sapremmo dimostrare che lâazienda aveva individuato quel rischio, stabilito controlli concreti, formato le persone, verificato il rispetto delle procedure e reagito alle anomalie?â
Se la risposta è incerta, il rischio non è teorico. Lâimpresa non ha ancora un sistema di prevenzione: ha soltanto una dichiarazione di intenti.
Un Modello 231 ben costruito non azzera il rischio di reato â nessun sistema serio può prometterlo â ma riduce la probabilitĂ dellâillecito, rende controllabili i processi e crea le condizioni per difendere lâente quando un singolo tenta di aggirare le regole. Questo è il suo valore: non fare âcompliance di facciataâ, ma proteggere la continuitĂ dellâimpresa.
Gianluca Liut
Avvocato
Foro di Padova
STUDIO LEGALE LIUT GIRALDO & PARTNERS
Padova Via degli Zabarella 57 +390495732243
Portogruaro (VE) Corso Martiri della LibertĂ 156 +39042171802
info@liutgiraldo.it
liutgiraldo.it
STUDIO LEGALE LIUT GIRALDO & PARTNERS
Ti ascoltiamo Ti consigliamo Ti difendiamo
STUDIO LEGALE LIUT GIRALDO & PARTNERS
Dall’Avvocato bisogna andare prima.
Dopo, costa di piĂš e potrebbe essere tardi.
Tutti i diritti riservati. Riproduzione consentita a condizione di citare la fonte. Il presente contributo ha finalitĂ divulgativa e non costituisce parere legale. Per una valutazione della singola fattispecie è necessaria un’analisi puntuale della documentazione nonchĂŠ della legge applicabile al caso concreto.




