🟠 Il CAP non può decidere come si muore_di Gianluca Liut_17.06.2026

Giu 17, 2026 | Diritti e Libertà, Diritto di Famiglia, Malasanità e Responsabilità medica, News

La sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale ha segnato un passaggio storico nell’ordinamento giuridico italiano, riconoscendo che, in presenza di precise e tassative condizioni — patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e piena capacità di autodeterminazione — non è punibile chi agevoli l’esecuzione del proposito di porre fine alla propria vita formato in modo autonomo e libero.

Dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale è trascorso ormai un tempo significativo durante il quale, in assenza di un intervento legislativo organico, la concreta esigibilità del diritto alla morte medicalmente assistita è rimasta affidata a percorsi amministrativi eterogenei, talvolta opachi, spesso ostacolati da inerzie che si traducono, per le persone malate, in mesi di attesa e in una sofferenza ulteriore, evitabile e ingiustificata.

In questo quadro, alle Regioni — quali enti titolari della funzione di organizzazione e programmazione del Servizio Sanitario Regionale — spetta un compito non più rinviabile: garantire che, una volta accertata dal comitato etico territorialmente competente la sussistenza delle condizioni indicate dalla Corte, la persona richiedente possa accedere, presso le strutture del SSR, a tutti i presidi medici, ai farmaci e ai dispositivi necessari per dare attuazione alla propria volontà.
Si tratta di un dovere che discende direttamente dai principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela della salute, intesa anche come diritto a rifiutare o interrompere trattamenti non più sopportabili (art. 32), e di rispetto della persona umana, della sua dignità e della sua autodeterminazione. Un diritto fondamentale non può variare in funzione del codice di avviamento postale di chi lo invoca: chi vive in Veneto, in Toscana o in Calabria deve poter contare sulla medesima risposta istituzionale, sulla stessa effettività di tutela, sugli stessi tempi ragionevoli di valutazione e accompagnamento.
Mettere a disposizione personale sanitario adeguatamente formato, locali idonei, farmaci appropriati e strumentazione necessaria non significa promuovere o incentivare alcuna scelta: significa, semplicemente, rispettare fino alla fine la volontà di chi ha valutato — nelle condizioni rigorose definite dalla giurisprudenza costituzionale — che la propria esistenza ha raggiunto un livello di sofferenza non più compatibile con quella dignità che la Costituzione pone come fondamento dell’intero ordinamento.

Negare o ostacolare questo accesso, costringendo le persone malate a estenuanti contenziosi, a viaggi della speranza al contrario o all’abbandono in un’agonia che esse stesse hanno consapevolmente rifiutato, significa lasciare che la latitanza dell’organizzazione amministrativa si traduca in una pena ulteriore, inflitta proprio nel momento di massima vulnerabilità.

È una contraddizione che le Regioni hanno gli strumenti — normativi, regolamentari e operativi — per superare immediatamente, anche in assenza di una legge nazionale.
Ogni Regione ha pertanto la responsabilità, etica prima ancora che giuridica, di adottare senza ulteriori indugi un protocollo operativo chiaro, tempi certi, percorsi tracciabili e un’organizzazione dedicata che assicuri a ogni persona nelle condizioni della sentenza n. 242/2019 il pieno e tempestivo accesso ai presidi e ai dispositivi necessari, perché la volontà di porre termine a sofferenze divenute insopportabili e incompatibili con un’esistenza dignitosa possa essere rispettata, davvero, fino alla fine.

Gianluca Liut
Avvocato

STUDIO LEGALE LIUT GIRALDO & PARTNERS
Avv. Gianluca LIUT Avv. Ilaria GIRALDO
Padova, Via degli Zabarella 57+390495732243
Portogruaro (VE), Corso Martiri della Libertà 156 +39042171802
info@liutgiraldo.it
liutgiraldo.it

STUDIO LEGALE LIUT GIRALDO & PARTNERS
Ti ascoltiamo Ti consigliamo Ti difendiamo

STUDIO LEGALE LIUT GIRALDO & PARTNERS
Dall’Avvocato bisogna andare prima.
Dopo, costa di più e potrebbe essere tardi.

Tutti i diritti riservati. Riproduzione consentita a condizione di citare la fonte [Liut Gianluca, Il CAP non può decidere come si muore, Blog STUDIO LEGALE LIUT GIRALDO & PARTNERS info@liutgiraldo.it liutgiraldo.it]

×