Fare o non fare testamento?

Nov 30, 2024 | Diritto di Famiglia, Diritto Immobiliare, Eredità e Testamenti, News

Il diritto delle successioni è la branca del diritto civile che disciplina il trasferimento del patrimonio del defunto (de cuius) agli eredi. In Italia la materia è regolata dal Libro II del Codice Civile, articoli 456-809, che definiscono i principi fondamentali della successione, le modalità di devoluzione dell’eredità e i diritti degli eredi e legatari.
L’apertura della successione avviene al momento della morte del de cuius e nel luogo dell’ultimo domicilio (art. 456 c.c.). Da questo momento si definiscono i rapporti giuridici tra i successori, che possono derivare da successione testamentaria, quando il de cuius ha disposto dei suoi beni tramite un testamento; da successione legittima, in assenza di testamento o per beni non disposti.
Quanto alla successione testamentaria, il testamento è un atto revocabile con cui una persona dispone dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere (art. 587 c.c.). Esso consente al testatore di esercitare la propria libertà dispositiva nei limiti fissati dalla legge.
Il Codice Civile prevede tre forme di testamento: testamento olografo (art. 602 c.c.), scritto, datato e sottoscritto interamente a mano dal testatore. È semplice, ma soggetto a invalidità per difetti di forma; testamento pubblico (art. 603 c.c.), redatto da un notaio in presenza di due testimoni, garantisce maggiore sicurezza giuridica; testamento segreto (art. 604 c.c.), scritto dal testatore (o da un terzo), sigillato e consegnato al notaio, unisce aspetti di riservatezza e formalità.
Il testamento può contenere: a.dDisposizioni patrimoniali (lasciando beni, somme di denaro, o diritti reali); disposizioni non patrimoniali, come il riconoscimento di un figlio naturale (art. 258 c.c.).
La successione legittima si verifica quando manca un testamento valido o per beni non disposti nel testamento (art. 565 c.c.). La legge individua gli eredi legittimi secondo un ordine di priorità: Coniuge e discendenti; Ascendenti, fratelli e sorelle; Altri parenti fino al sesto grado; Lo Stato, in assenza di altri successori (art. 586 c.c.).
La legge tutela i diritti di determinati soggetti (cosiddetti legittimari) mediante la quota di legittima (art. 536 c.c.). I legittimari sono: Coniuge; Figli (o discendenti in loro rappresentanza); Ascendenti (in assenza di figli).
Le disposizioni testamentarie lesive della legittima possono essere impugnate dai legittimari attraverso l’azione di riduzione (art. 554 c.c.).ì
La giurisprudenza ha chiarito numerosi aspetti critici del diritto successorio. Quanto alla formalità del testamento olografo, la Corte di Cassazione ha ribadito che la sottoscrizione deve identificare chiaramente il testatore e manifestare la volontà dispositiva (Cass. Civ., n. 18725/2017). Con riferimento alla quota di legittima e azione di riduzione, si è affermato che l’azione di riduzione non ha natura automatica e deve essere promossa dall’interessato (Cass. Civ., n. 32753/2019). In punto collazione e donazioni, la giurisprudenza ha precisato che la collazione (art. 737 c.c.) riguarda le donazioni effettuate dal de cuius ai discendenti e al coniuge, salvo diversa volontà espressa nel testamento (Cass. Civ., n. 31201/2018).
Il testamento può essere dichiarato nullo per vizi di forma (es.: mancanza di sottoscrizione) o per violazione di norme imperative, come quelle a tutela della legittima. È annullabile in caso di incapacità naturale o giuridica del testatore al momento della redazione (art. 591 c.c.).
In via di sintesi, il diritto delle successioni costituisce un ambito di fondamentale importanza, con implicazioni patrimoniali e familiari di grande rilevanza. La normativa italiana bilancia la libertà testamentaria del de cuius con la tutela dei legittimari, garantendo certezza giuridica. La continua evoluzione giurisprudenziale contribuisce a chiarire le molteplici questioni interpretative della materia, assicurando un’applicazione equa delle norme successorie.

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