🟠Il caso Roggero. Legittima difesa, attualità del pericolo e il cortocircuito tra tecnica giuridica e narrazione pubblica. Nota a margine della condanna definitiva della Corte di Cassazione (15 luglio 2026) e degli sviluppi esecutivi fino al 21 settembre 2026.

Set 22, 2026 | Diritto Penale, News, Uncategorized

I fatti.

La sera del 28 aprile 2021, tre uomini armati di una pistola giocattolo e di un coltello fanno irruzione nella gioielleria di Mario Roggero, a Gallo di Grinzane Cavour (Cuneo), tenendo in ostaggio moglie e figlia del titolare. Al termine dell’azione, mentre i rapinatori si allontanano verso l’auto per la fuga, Roggero prende un revolver calibro 38 Special che deteneva nel negozio, li insegue nel parcheggio ed esplode una serie di colpi, uccidendo Giuseppe Mazzarino (58 anni) e Andrea Spinelli (44 anni) e ferendo il terzo componente della banda, Alessandro Modica, autista designato per la fuga.

Il fatto centrale, su cui si è concentrato l’intero accertamento nei tre gradi di giudizio, non è la dinamica della rapina — pacificamente violenta e grave — bensì la sequenza temporale degli spari rispetto alla sua conclusione. Rileva inoltre, sul piano della qualificazione giuridica complessiva, che Roggero deteneva regolarmente l’arma ma non ne aveva il porto: la licenza gli era stata revocata circa vent’anni prima, a seguito di un precedente patteggiamento per ingiurie e minacce aggravate.

2. L’iter giudiziario.

  • Corte d’Assise di Asti (4 dicembre 2023, dep. 28 febbraio 2024): condanna a 17 anni di reclusione per duplice omicidio volontario, tentato omicidio e porto abusivo di arma comune da sparo. Pena base 21 anni per il primo omicidio, ridotta a 10 anni e 6 mesi applicando nella massima estensione l’attenuante della provocazione (art. 62, n. 2, c.p.) e le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); aumenti per continuazione fino a 17 anni complessivi. Esclusa la legittima difesa, anche nella forma putativa.
  • Corte d’Assise d’Appello di Torino, Sez. I (3 dicembre 2025, dep. 2 febbraio 2026, n. 19): pena rideterminata in 14 anni e 9 mesi, confermando responsabilità e qualificazione giuridica e riducendo esclusivamente gli aumenti per la continuazione tra i reati satellite; confermata l’esclusione tanto della scriminante piena quanto dell’eccesso colposo.
  • Corte di Cassazione, I Sezione Penale (15 luglio 2026): ricorso della difesa integralmente respinto, sentenza d’appello confermata, pena divenuta definitiva; confermate anche le provvisionali disposte in favore delle parti civili.

Il quadro fattuale accertato nei tre gradi è rimasto sostanzialmente stabile: la condanna in Cassazione non ha riqualificato i fatti, ma ha ritenuto immune da vizi di legittimità la motivazione d’appello. Le motivazioni della sentenza di Cassazione non risultano ancora depositate: lo stesso Tribunale di Sorveglianza di Milano, nel provvedimento del 16-17 settembre 2026, ne dà atto espressamente. L’analisi tecnica che segue si fonda pertanto sulle motivazioni della Corte d’Assise d’Appello di Torino, che la Cassazione ha confermato senza riserve.

3. Il nodo tecnico: l’art. 52 c.p. e il requisito dell’attualità del pericolo.

L’articolo 52 del codice penale subordina la non punibilità alla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Il requisito dell’attualità è il vero perno della vicenda. Nelle motivazioni della sentenza d’appello, i giudici scrivono che, al momento degli spari, “l’azione aggressiva da parte dei rapinatori era totalmente conclusa” e che “né Roggero né i suoi familiari erano esposti al pericolo concreto di un’offesa”: la reazione, chiariscono, “non può essere né anticipata né posticipata” rispetto al pericolo che la giustifica.

Su questa base i giudici hanno qualificato la condotta non come reazione difensiva, ma come iniziativa autonoma, offensiva, intervenuta in una fase in cui il pericolo per l’incolumità di Roggero e dei familiari non sussisteva più in termini di concretezza e immediatezza. È la distinzione, di scuola ma tutt’altro che scolastica nell’applicazione pratica, tra difesa e ritorsione: la seconda non trova la propria area di non punibilità nell’art. 52 c.p., quale che sia la gravità dell’aggressione subita in precedenza.

La Corte ha inoltre escluso in modo specifico la legittima difesa putativa invocata dalla difesa, fondata sulla tesi secondo cui Roggero avrebbe agito nella convinzione — erronea ma soggettivamente radicata — che i rapinatori avessero portato con sé la moglie. Le motivazioni definiscono questa ricostruzione “non credibile”, osservando che i filmati di sorveglianza mostrano Roggero scontrarsi fisicamente con la moglie all’interno del negozio, immediatamente prima di uscire armato: un dato oggettivo che, secondo la Corte, smentisce la sussistenza stessa dell’errore di percezione invocato.

4. L’eccesso colposo (art. 55 c.p.) e la riforma del 2019: perché non si applica.

Un punto spesso trascurato nel dibattito pubblico è che i giudici non si sono limitati a escludere la scriminante piena, ma hanno negato anche l’eccesso colposo di legittima difesa, disciplinato dall’art. 55 c.p. e modificato dalla legge 26 aprile 2019, n. 36 (la cosiddetta riforma della “legittima difesa domiciliare”).

La riforma del 2019 ha introdotto, per i casi di violazione di domicilio, una presunzione di proporzionalità e una clausola di non punibilità per chi eccede i limiti della difesa in stato di grave turbamento derivante da una situazione di pericolo in atto o di minorata difesa. È tuttavia decisivo comprendere che questa clausola opera pur sempre entro la struttura dell’art. 52 c.p.: non introduce un’esimente autonoma svincolata dal requisito del pericolo attuale, ma attenua la valutazione della proporzionalità e della colpa quando quel pericolo, per quanto in atto, generi una condizione psicologica alterata.

Nel caso Roggero i giudici d’appello hanno escluso l’eccesso colposo proprio perché la condotta non si collocava «in una situazione difensiva in atto», ma in una fase temporalmente e logicamente successiva alla cessazione dell’aggressione: “non si è in presenza di una reazione sproporzionata a un pericolo reale, ma di un’azione compiuta quando quel pericolo non c’era più”. In altri termini: non essendovi più un pericolo in atto da fronteggiare, non vi era nemmeno la cornice minima entro cui collocare uno sconfinamento colposo dai limiti della difesa. La clausola del “grave turbamento” — per quanto rilevante sul piano umano — non può supplire, sul piano tecnico, all’assenza del presupposto oggettivo dell’attualità. Il trauma pregresso di Roggero (una rapina subita nel 2015, con violenza fisica) è stato comunque valutato ai fini della pena, ma non è stato ritenuto sufficiente a trasformare in difensiva una condotta successiva alla cessazione del pericolo.

5. Il trattamento sanzionatorio: come si è arrivati a 14 anni e 9 mesi.

Il percorso di commisurazione della pena merita attenzione perché smentisce la narrazione, diffusa nel dibattito pubblico, di un trattamento punitivo severo o vendicativo. Per l’omicidio più grave la Corte d’Assise di Asti è partita da una pena base di 21 anni — il minimo edittale per l’omicidio volontario ex art. 575 c.p. — riducendola a 10 anni e 6 mesi mediante il riconoscimento, nella massima estensione, dell’attenuante della provocazione (art. 62, n. 2, c.p.) e delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), motivate dal parziale risarcimento del danno e dalla partecipazione dell’imputato alle udienze.

Sul secondo omicidio, sul tentato omicidio e sul porto abusivo d’arma sono stati applicati aumenti per continuazione (art. 81 c.p.), che hanno condotto ai 17 anni complessivi di primo grado. In appello la responsabilità e la qualificazione giuridica sono rimaste immutate: la riduzione a 14 anni e 9 mesi ha riguardato esclusivamente il calcolo degli aumenti per continuazione tra i reati satellite, non un parziale riconoscimento della legittima difesa né una diversa lettura dei fatti.

Un punto tecnico rilevante: le attenuanti generiche non sono state riconosciute nella loro massima estensione, per effetto della “mancata resipiscenza” dell’imputato — la Corte ha rilevato che Roggero non si è sottoposto all’esame dibattimentale, limitandosi a rendere spontanee dichiarazioni, e ha costantemente rivendicato la piena legittimità della propria condotta senza margini di autocritica. È un elemento di commisurazione della pena tecnicamente ortodosso, ma che nel dibattito pubblico è stato talvolta presentato — impropriamente — come un aggravamento discrezionale o punitivo nei confronti di un uomo già vittima.

6. Osservazioni critiche: dove il ragionamento giuridico regge e dove resta esposto.

6.1. Il punto di tenuta. La sequenza logica seguita dai giudici è internamente coerente e allineata a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: l’attualità del pericolo non si presta a una lettura estensiva che ricomprenda la fase di fuga dell’aggressore, pena lo svuotamento della differenza tra difesa e sanzione privata. Su questo, l’impianto motivazionale d’appello appare solido e coerente con il rigetto del ricorso da parte della Cassazione.

6.2. Il punto debole del dibattito pubblico, non della sentenza. La critica più diffusa nel discorso politico e mediatico — che la riforma del 2019 avrebbe dovuto “salvare” Roggero — nasce da una lettura imprecisa della novella, che non ha mai eliminato il requisito dell’attualità, né trasformato la legittima difesa domiciliare in una causa di giustificazione automatica per chi reagisce, in qualunque momento, a un furto o a una rapina subiti. Presentare la sentenza come un tradimento dello “spirito” della riforma del 2019 è un errore tecnico che, se diffuso senza correzione, alimenta aspettative di impunità non supportate dal dato normativo — un rischio comunicativo per chiunque, nell’esercizio della professione forense, si trovi a consigliare clienti coinvolti in dinamiche difensive analoghe.

6.3. Un profilo che merita approfondimento. Resta un interrogativo dogmaticamente legittimo, sollevato anche in sede politica: come si coordina il criterio rigidamente cronologico dell'”attualità” con la ratio della riforma del 2019, pensata proprio per situazioni di stress acuto in cui la percezione soggettiva del pericolo può permanere oltre la sua cessazione oggettiva? Si tratta di una tensione tra criterio oggettivo (l’attualità accertata ex post, sulla base dei filmati) e criterio soggettivo-psicologico (il turbamento vissuto ex ante), che il caso Roggero rende visibile ma che, allo stato delle motivazioni disponibili — quelle d’appello — non risulta risolta in termini di principio generale, essendo stata la valutazione ancorata al dato probatorio specifico (lo scontro fisico con la moglie, la distanza temporale dagli spari). Un’eventuale rimessione alle Sezioni Unite su questo nodo interpretativo, pure auspicata da alcuni commentatori, non risulta ad oggi formalmente promossa dalla difesa.

7. Il piano comunicativo: framing mediatico e cortocircuito istituzionale.

Sul piano della comunicazione pubblica, il caso Roggero è un caso di scuola di framing contrapposto. Da un lato la narrazione — alimentata dagli stessi appelli sui social del condannato (“è finita, vado in carcere”; “sarete voi la mia voce, serve una legge contro le ingiustizie”) e dal sostegno di esponenti politici di primo piano — costruisce la figura del cittadino lasciato solo dallo Stato, costretto a farsi giustizia. Dall’altro, la ricostruzione tecnica dei tre gradi di giudizio parla di duplice omicidio volontario, con provvisionali milionarie riconosciute alle parti civili e un percorso sanzionatorio già ampiamente mitigato da attenuanti riconosciute quasi per intero.

Questo scarto tra piano emotivo-identitario e piano tecnico-motivazionale ha prodotto, nelle settimane successive alla condanna, un vero e proprio cortocircuito istituzionale, che merita di essere ricostruito perché va oltre il singolo caso. Il 16 luglio 2026 il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato l’avvio dell’istruttoria per la grazia, sollecitato dalla raccolta firme dei capigruppo parlamentari di centrodestra — un’iniziativa assunta, si badi, quando le motivazioni della Cassazione non erano ancora note e l’esecuzione della pena non era nemmeno iniziata. Nello stesso pomeriggio il Quirinale ha convocato il Ministro per “puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia”, richiamando espressamente la sentenza della Corte costituzionale n. 200/2006, che riserva tale potere in via esclusiva al Presidente della Repubblica, e definendo ogni discussione sul merito “assolutamente prematura”.

Questo episodio è istruttivo sul piano della comunicazione istituzionale: la sovrapposizione tra iniziativa politica e prerogativa presidenziale, innescata dalla pressione mediatica del caso, ha prodotto un richiamo pubblico raramente così esplicito tra Colle e Governo. Per una comunicazione legale professionale, il punto rilevante non è schierarsi nel dibattito valoriale — che appartiene alla sfera politica — ma restituire con precisione il perimetro tecnico e costituzionale entro cui ciascun attore istituzionale opera, distinguendolo nettamente dal registro compassionevole con cui il caso viene normalmente trattato dai media generalisti.

8. Gli sviluppi esecutivi (luglio–settembre 2026).

Roggero si è costituito presso la casa circondariale di Bollate nei giorni successivi alla sentenza di Cassazione. La moglie, Mariangela Sandrone, ha presentato al Presidente della Repubblica una formale domanda di grazia. Su questa base, la difesa ha proposto, ai sensi dell’art. 147 c.p., istanza di differimento dell’esecuzione della pena in attesa della definizione della domanda di grazia.

L’istanza è stata respinta due volte: dal Tribunale di Sorveglianza di Torino (rigetto nel merito, depositato l’11 settembre 2026) e, in via di inammissibilità, dal Tribunale di Sorveglianza di Milano (16-17 settembre 2026). Le motivazioni del collegio torinese sono di particolare interesse tecnico: il differimento per pendenza di domanda di grazia viene qualificato come “ipotesi residuale con pochissimi precedenti giurisprudenziali”, esperibile solo in presenza di un fumus boni iuris “talmente evidente e incontestabile” da giustificare quella che i giudici definiscono una “quasi irrispettosa intrusione” nella prerogativa esclusiva del Capo dello Stato — un download tecnico che conferma, indirettamente, l’impostazione data dal Quirinale nel richiamo a Nordio di luglio.

Si è inoltre aperto un conflitto negativo di competenza tra i due Tribunali di Sorveglianza, che la Prima Sezione Penale della Cassazione è stata chiamata a dirimere in camera di consiglio, con udienza fissata per l’11 novembre 2026. Fino a quella data, e comunque fino al deposito delle motivazioni della sentenza di Cassazione — tuttora non pubblicate — la posizione esecutiva di Roggero resta cristallizzata: pena in corso di espiazione, nessun beneficio concesso, domanda di grazia pendente al Quirinale senza che sia stata assunta alcuna posizione di merito.

9. La grazia: profili giuridici, non solo simbolici.

È opportuno chiarire, per un pubblico professionale, che la grazia (art. 87 Cost., disciplinata dagli artt. 681 ss. c.p.p.) è un atto di clemenza individuale che presuppone — e non nega — la validità della condanna definitiva: non riapre il giudizio sul fatto né sulla qualificazione giuridica, ma incide unicamente sull’esecuzione della pena, in tutto o in parte. La sequenza istituzionale di luglio 2026 conferma inoltre, con la sentenza costituzionale n. 200/2006 espressamente richiamata dal Quirinale, che l’iniziativa della grazia appartiene in via esclusiva al Presidente della Repubblica, anche quando assunta senza domanda di parte; il Ministro della Giustizia svolge una funzione istruttoria e di trasmissione degli atti, non decisionale. La sua eventuale concessione, per quanto rilevante sul piano umano e mediatico, non fornisce alcun elemento per rivalutare la correttezza tecnica della sentenza, e andrebbe comunicata come tale per evitare l’ennesima sovrapposizione tra piano giuridico e piano politico-simbolico.

10. Conclusioni.

Il caso Roggero conferma un principio tecnico stabile — l’attualità del pericolo come confine invalicabile tra difesa legittima e reazione punibile — applicato con rigore attraverso tre gradi di giudizio concordi, con una motivazione d’appello puntualmente ancorata al dato probatorio (i filmati di sorveglianza) più che a valutazioni astratte. Le criticità reali del caso non riguardano la tenuta logico-giuridica della decisione, quanto la distanza crescente tra il linguaggio tecnico delle motivazioni e la sua traduzione nel dibattito pubblico e persino istituzionale — distanza resa evidente dal cortocircuito Nordio-Quirinale di luglio 2026, innescato da un’iniziativa politica assunta prima ancora che le motivazioni della Cassazione fossero note.

Un compito che spetta anche alla comunicazione legale professionale è correggere la semplificazione secondo cui la riforma del 2019 avrebbe reso lecita, in ogni circostanza, la reazione armata a una rapina già conclusa — senza per questo negare la legittimità del disagio umano e sociale che il caso continua a suscitare, né la fondatezza di un dibattito, tuttora aperto, sul coordinamento tra il requisito dell’attualità e la valorizzazione del turbamento emotivo introdotta dal legislatore del 2019.

Gianluca Liut
Avvocato
Foro di Padova

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