Prospettare un esposto al magistrato non è illecito disciplinare di Ilaria Giraldo, in Avvocati, 19.03.2026

Mar 19, 2026 | Diritti e Libertà, News, Rassegna Stampa

l Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste chiarisce: la minaccia di un esposto, se espressa con correttezza e senza attacchi personali, rientra nel diritto di difesa e non viola il codice deontologico

Non commette illecito disciplinare l’avvocato che negli atti di causa prospetti o preannunci la proposizione di un esposto disciplinare a un magistrato, quale rimedio tipico previsto dall’ordinamento e funzionale all’esercizio del diritto di difesa ove un giudice si renda autore di violazioni nella conduzione del processo.

Se è vero, infatti, che l’art. 53 del Codice Deontologico Forense al punto 1 testualmente recita: «I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto», prospettare con formula sobria e asciutta la proposizione di un esposto disciplinare a un magistrato autore di condotte illegittime e gravemente ingiuste non costituisce condotta lesiva della dignità della professione forense e del rispetto da tributarsi alla magistratura stessa.

L’esercizio di strumenti di segnalazione disciplinare non può essere, di per sé, considerato atto offensivo e minatorio, se non viene accompagnato da formule intimidatorie o da giudizi sulla persona del magistrato. Diversamente ragionando si dovrebbe ritenere l’impossibilità di prospettare un esposto disciplinare a un magistrato solo in quanto magistrato. E che la prospettazione di un esposto disciplinare a un magistrato costituisca sempre e a prescindere un attacco personale. Ed, ovviamente, così non è.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste, con decisione n. 01/2026 (udienza 11.09.2025, deposito 23.01.2026), ha prosciolto con formula piena un avvocato che, su segnalazione di un giudice del Tribunale di Pordenone, era stato attinto da incolpazione per violazione dell’art. 53 comma 1 del Codice Deontologico Forense (“per aver adottato un comportamento contrario ai principi di dignità e reciproco rispetto nei rapporti con il magistrato”) per aver dedotto in un atto di causa che «nel caso in cui il G.E. non rinviasse l’udienza in ragione di quanto dedotto al superiore punto 6, [la parte assistita] e il di lei difensore si riservano ogni valutazione e conseguente determinazione, anche in termini di esposto al Consiglio Giudiziario territorialmente competente nonché al Consiglio Superiore della Magistratura».

Il Collegio triestino, nell’accogliere l’argomentazione del difensore dell’incolpato, l’Avv.ta Ilaria Giraldo del Foro di Padova, ha riconosciuto come vada esente da responsabilità il legale che, a fronte di una condotta abnorme ed errata di un giudice, si sia «limitato a palesare la possibilità, in diritto, di esercitare i rimedi previsti dall’ordinamento — esposto disciplinare verso il giudicante — per la miglior tutela del diritto di difesa del proprio assistito»: la prospettazione di un esposto disciplinare non costituisce minaccia di un male ingiusto, purché formulata in modo non irrispettoso e motivato, senza degenerare in attacchi personali o ingiurie, rientrando a pieno titolo nel novero dei rimedi previsti dall’ordinamento a fronte di condotte non coerenti ai canoni deontologici. Evidenzia altresì il Collegio che il giudice esponente, ove «si fosse sentito minato nella tranquillità di decidere», pur avendo in astratto potuto farlo, invece «ha scelto di non astenersi dalla cognizione della vicenda», accogliendo in seconda istanza la richiesta del legale, ma trasmettendo al Consiglio dell’Ordine gli atti processuali in termini di esposto nei confronti del legale stesso.

Una decisione di assoluta giustizia, quella del Consiglio Distrettuale di Disciplina, che pone fine a un lungo procedimento e a un calvario tanto sul piano professionale che su quello personale per il professionista in una vicenda puntualmente ricostruita dal Collegio a seguito di «esame sereno delle risultanze istruttorie».

Il fatto. Nell’ambito di una complessa procedura esecutiva, premettendo e documentando di trovarsi in precarie condizioni di salute, il difensore formalizzava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 127-ter c.p.c., istanza di sostituzione dell’udienza già fissata con il deposito di note scritte. Tale istanza veniva ricusata dal giudicante per asserita tardività, rilevandosi come il referto medico prodotto (attestante lo stato di convalescenza con prescrizione di riposo assoluto per 30 dies a seguito di intervento neurochirurgico di urgenza alla colonna vertebrale successivo a sintomatica parestesia agli arti inferiori) recasse una data risalente a venti giorni prima. Il legale depositava, dunque, istanza di revoca dell’ordinanza, atto nel quale si doleva del provvedimento reso dal giudicante con riguardo alla predicata intempestività dell’inoltro al Tribunale del referto medico, evidenziando da un lato che, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 127 c.p.c. il di lui documentato stato di salute avrebbe costituito giusto motivo per riconoscere la riduzione dei termini di cui al primo e al secondo periodo del citato articolo; e oltretutto che lo stato di salute che lo affliggeva avrebbe comunque giustificato un’istanza di differimento dell’udienza per impedimento assoluto a comparire.

Riconosce il Collegio come «l’esame delle risultanze istruttorie ha restituito, e restituisce, dei risultati solo apparentemente controversi atteso che, oggettivamente, le documentate condizioni di salute dell’Avvocato [omissis] — nei modi e nei termini che si possono apprezzare dal referto medico in atti — integravano un’ipotesi di ineludibile legittimo impedimento a comparire personalmente in udienza. L’istanza volta ad ottenere la celebrazione della così detta “udienza cartolare” è sintomatica della volontà del difensore di dare corso al mandato ricevuto in ossequio alla necessità che quel processo (civile) non soffrisse di inutili lungaggini. Con riguardo a detta evenienza, l’Avvocato [omissis] ha avuto modo di specificare che, diversamente da quanto fatto proprio dal Tribunale, le tempistiche dell’inoltro del referto medico, attestante il legittimo impedimento del difensore, non dovevano essere apprezzate nel senso dell’intempestività ma dovevano essere apprezzate quale elemento sintomatico della volontà dell’Avvocato di attendere sino alla prossimità dell’udienza per valutare la concreta possibilità di presenziare alla stessa. Trattasi di condotta che può essere apprezzata per la serietà di intenti e per la correttezza dell’agire dell’Avvocato».

Un tanto vieppiù in considerazione del fatto che, con provvedimento successivo, res melius perpensa, il giudice accoglieva l’istanza del legale siccome originariamente proposta, e ordinava che «l’udienza già fissata per il giorno […] sia sostituita dallo scambio e il deposito in forma telematica di sintetiche note scritte» assegnando all’uopo termine, contestualmente tuttavia disponendo la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente in termini di esposto disciplinare nei confronti dell’avvocato, senza indicare le ragioni per le quali la condotta dello stesso si sarebbe configurata come violativa dei canoni deontologici.

Chiarisce allora il Consiglio Distrettuale di Disciplina come la questione sottoposta all’attenzione del Collegio afferisca «alla dialettica tra tutela della libertà di espressione dell’Avvocato, nell’esercizio del mandato difensivo a tutela dell’interesse del cliente, ed il rapporto con i magistrati». Richiamando il fondamentale principio secondo cui «Al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la funzione di grande rilievo sociale dell’Avvocato assume una peculiare importanza nell’esercizio della giurisdizione, la quale non può, pertanto, svolgersi senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare (anche) sulla effettiva reciprocità dei principi di lealtà e di rispetto».

Osserva il Collegio, infatti, che «la giurisprudenza sovranazionale (CEDU Morice c. Francia ric. 29368/10; idem CEDU sent. 25.6.2020 ric. n. 81024/12 e 28198/15) ha da lungo tempo proceduto al bilanciamento degli interessi, apparentemente contrapposti, di Avvocati e Giudici ed ha valorizzato, per altro ma connesso profilo, il ruolo dell’Avvocato nel buon funzionamento del sistema giudiziario anche attraverso la valorizzazione dell’esercizio del diritto di critica considerandolo elemento centrale nell’interesse della buona amministrazione della Giustizia. L’ampliamento della tutela offerta alla libertà di espressione degli Avvocati, nell’espletamento del mandato conferitogli, restituisce il ruolo professionale ad una duplice funzione strettamente connessa a principi sovranazionali (art. 10 Cedu) e costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.): se, da un lato, il difensore è portatore degli interessi individuali del cliente, per altro profilo, il difensore diviene rappresentante dell’interesse pubblico al corretto (rectius “giusto”) funzionamento del sistema giudiziario, anche attraverso espressioni significativamente forti».

Un tanto vieppiù quando venga, come nel caso di specie, meramente invocato il rispetto delle norme di rito. Ambito nel quale non esiste alcun margine di discrezionalità in capo al magistrato (salvo i limitati casi in cui sia necessaria una particolare attività ermeneutica) che è tenuto al rispetto del difensore costituito il quale alleghi un grave e comprovato impedimento di carattere sanitario. Va considerato un aspetto non trascurabile: l’avvocato, al fine di formulare istanza di rinvio per impedimento assoluto per ragioni di salute, è tenuto a rendere accessibili — non solo all’Ufficio ma anche alle controparti — informazioni di carattere estremamente sensibile, senza tutela alcuna della riservatezza. Cosicché una sfera così intima come quella della salute si trova ad essere necessariamente esposta alla pubblica conoscenza e così potenzialmente violata. E così sia, in nome di interessi superiori. Ma ci si attenderebbe quantomeno il rispetto dell’umanità dal magistrato cui tale sfera intima deve essere necessariamente esibita. E non il vedersi, per giunta, esposti ingiustamente al biasimo dei propri assistiti in termini di responsabilità professionale per asseriti inesistenti errori professionali che pregiudichino i diritti degli assistiti, errori incautamente affermati dai giudicanti.

Anche l’avvocato, non meno del giudice, è — nel suo ruolo di difensore — garante del giusto processo. Tanto verso la parte assistita quanto, mediatamente, nei confronti dello Stato stesso. Il magistrato che ometta di valutare — prima ancora che di tenere in debito conto — le allegazioni di natura sanitaria e le ragioni sottese all’istanza di trattazione scritta di un avvocato (ragioni che, come nel caso di specie, possono ben essere di costruttiva collaborazione ai fini di non pregiudicare la speditezza del processo in ragione del proprio impedimento personale), violando il rito contestualmente lede l’intangibilità della funzione difensiva oltre che la dignità del professionista, in quanto tale e in quanto titolare di diritti umani, ai sensi della normativa nazionale, delle tutele costituzionali e della CEDU.

Osserva, infatti, il Collegio che «l’Avvocato [omissis] non ha utilizzato espressioni biasimevoli (“tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che usi nei confronti di un magistrato espressioni offensive e denigratorie, cfr. CNF 13/05/2002, n. 46) ma ha esercitato correttamente il diritto di argomentazione, parte integrante della difesa, che come tale non può e non deve essere limitato anche quando si tratta di questioni potenzialmente delicate come la prospettazione di un esposto all’organo giudicante, sempre che l’enunciazione non si configuri come un tentativo di condizionare indebitamente il Tribunale».

In termini generali, ove dunque la prospettazione di un esposto disciplinare a un magistrato si limiti a richiamare la possibilità, in diritto, di esercitare rimedi previsti dall’ordinamento, senza degenerare in minacce personali o in ingiurie, essa rientra nel diritto di critica e nella legittima difesa degli interessi della parte assistita, purché formulata in modo rispettoso e motivato («Il diritto di critica è perciò legittimo […] a condizione che sia esercitato entro il limite della continenza, intesa come — correttezza formale dell’esposizione; — pertinenza della critica», cfr. Cass. 11 gennaio 2005 n. 379, Cass. 24 maggio 2002 n. 7628, Trib. Roma 3 maggio 2021 n. 7620): l’esercizio di strumenti di segnalazione disciplinare non può essere, di per sé, considerato atto offensivo, se non viene accompagnato da formule minacciose, intimidatorie o da giudizi sulla persona del magistrato.

Alla luce dei principi richiamati, la mera prospettazione — motivata e argomentata — da parte di un avvocato di un esposto disciplinare nei confronti di un giudice agli organismi competenti, in conseguenza di atti o omissioni che si ritengano rilevanti sotto il profilo disciplinare, non integra di per sé violazione dell’art. 53 CDF, purché: a) sia priva di toni minacciosi; b) non contenga attacchi personali alla figura morale o professionale del giudice; c) si limiti a una contestazione motivata e pertinente dell’operato del giudice.

Resta fermo che, ove la contestazione sfoci in aggressione personale, espressioni ingiuriose o intimidatorie, si configura la violazione dei doveri deontologici e la responsabilità conseguente. Il che, evidentemente, non è stato nel caso di specie.

In definitiva, la soglia deontologica va individuata nel rispetto della continenza, della correttezza formale e nella distinzione tra critica all’atto e attacco alla persona: solo il superamento di tali limiti giustifica una sanzione disciplinare («In ogni caso la critica non può trascendere in attacchi ed aggressioni personali diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato», Cass. 6 novembre 2001 n. 13685, Cass. 27 ottobre 2005 n. 20907).

Da ultimo, non è minaccia la mera prospettazione — motivata e argomentata — di un possibile esposto agli organi competenti, in conseguenza di atti o omissioni che si ritengano rilevanti sotto il profilo disciplinare. Poiché l’esposto a un magistrato è un diritto della parte processuale (e del di lei avvocato). Poiché la minaccia (art. 612 c.p.) è la prospettazione di un male ingiusto. E la prospettazione di un esposto, in quanto atto di diritto, non è un male ingiusto. Vieppiù quando ciò avviene a fronte di condotta disdicevole.

Per dovere di cronaca, si segnala come l’avvocato prosciolto con formula piena dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste abbia subito un procedimento mortificante, la propria vicenda essendo stata sub iudice per due anni a seguito della segnalazione disciplinare da parte di un magistrato che — per quanto anch’egli esposto, per quanto autore di condotta gravemente violativa delle norme processuali, palesemente ingiusta e connotata da mancanza di equilibrio, insindacabilmente impropria, abnorme e illegittima in quanto non imparziale e lesiva della dignità del professionista oltre che dei diritti umani dello stesso — non solo non consta abbia subito alcuna reprimenda, ma già nell’immediatezza dei fatti ha persino beneficiato di un avanzamento di carriera con il trasferimento in Corte d’Appello.

C’è, evidentemente, Giustizia e giustizia.

Scriveva Piero Calamandrei nella Prefazione dell’autore alla seconda edizione (1938) dell’Elogio dei giudici scritto da un avvocato che «[nel] dialogo tra il giudice e l’avvocato, non direi che il giudice sia il protagonista: quello che conta è il binomio costituito da questi due termini inscindibili, la relazione di reciprocità che passa tra queste due forze, nell’equilibrio delle quali si riassumono tutti i problemi, giuridici e morali, dell’amministrazione della giustizia. […] qualsiasi perfezionamento delle leggi processuali rimarrebbe lettera morta, là dove, tra i giudici e gli avvocati, non fosse sentita, come legge fondamentale della fisiologia giudiziaria, l’inesorabile complementarità, ritmica come il doppio battito del cuore, delle loro funzioni: solo se i giudici e gli avvocati saranno disposti ad accorgersi della stretta comunanza delle loro sorti, che li costringe, uniti ad uno stesso dovere, ad innalzarsi o ad avvilirsi insieme, potranno collaborare tra loro con quello spirito di comprensione e di estimazione che attutisce gli urti del dibattito, e snoda, sotto il calore dell’indulgenza umana, gli incagli dei peggiori formalismi. […] la missione umana e sociale dell’avvocatura non potrà essere giustamente valutata nella pubblica opinione, se non saranno i magistrati a dar l’esempio di voler rendere giustizia, prima che ai patrocinati, ai patrocinatori. […] Il recentissimo “Progetto preliminare di riforma del processo civile” […], pur rispettando l’avvocatura come libera professione, ed anzi esplicitamente riconoscendo che il mantenimento dell’autonomia professionale è per essa un’esigenza di pubblico interesse, contiene peraltro contro le temute mariolerie degli avvocati un tale armamentario di rigorose sanzioni, da far pensare che il problema più urgente della riforma del processo civile sia oggi quello di difendere i poveri giudici contro le male arti degli avvocati, considerati, a quanto pare, non come i loro collaboratori più fidi, ma come i loro più pericolosi insidiatori. […] Proprio per questo dovrebbero i giudici essere i più strenui difensori dell’avvocatura: poiché solo là dove gli avvocati sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali; solo là dove gli avvocati sono rispettati, sono onorati i giudici; e dove si scredita l’avvocatura, colpita per prima è la dignità dei magistrati, e resa assai più difficile ed angosciosa la loro missione di giustizia».

A fronte di un atto abnorme di un magistrato, ove un avvocato diversamente inerme si riservi di appellarsi alle competenti sedi disciplinari, a ciò limitandosi e rimanendo nel limite della continenza e del rispetto, egli pone in essere una difesa più che legittima nei confronti del diritto del proprio assistito e del proprio ministero difensivo, senza alcun compromesso con l’integrità morale propria e con la dignità dell’Avvocatura tutta.

Nessuna ingenuità: è ben noto quanto sia rischioso alzare i toni nei confronti di un magistrato, in particolare quando lo stesso sia chiamato a decidere il processo in cui si è difensori della parte. Ma deve sempre e comunque prevalere il dovere di onorare la toga nella misura dell’integrità di quel rispetto reciproco che il punto primo dell’articolo 53 del codice di deontologia forense così chiaramente sancisce.

Non esiste un noli me tangere a beneficio della magistratura.

Un magistrato, quando si renda autore di una condotta abnorme sia sotto il profilo del diritto che di quello della correttezza e del rispetto, travalica la propria funzione di rappresentare lo Stato. E da autore di condotta abnorme e lesiva egli non solo ha già abdicato al proprio ruolo di garante della giustizia, ma ancor più gravemente violativa appare in questo contesto la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’avvocato che osi sollevare la testa, violativa perché animata da palese spirito ritorsivo per l’aver dovuto il magistrato ammettere un proprio errore.

Perché, come si chiedeva Calamandrei, sono davvero le mariolerie e le male arti degli avvocati il dato preoccupante e minante il sistema giustizia?

Le analisi comparative tra il numero di procedimenti disciplinari che prendono avvio a seguito di segnalazioni nei confronti di avvocati e di magistrati e quelle tra il numero di sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e degli avvocati danno adito a ben pochi dubbi su quali siano le questioni su cui riflettere.

A ciascuno le debite considerazioni e conclusioni.

È un giusto motivo di orgoglio per l’Avvocatura la particolare severità destinata agli iscritti, ciò rispondendo a un’esigenza di integrità morale della professione forense. Ma a fronte della condotta abnorme di un magistrato, come il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste ha coraggiosamente affermato, non è conforme a giustizia sanzionare un avvocato ai sensi dell’art. 53, comma 1, C.D.F. per l’asciutta prospettazione di un esposto a un magistrato nelle sedi disciplinari deputate. Ammettere un tanto significherebbe, invero, aderire al dogma ingiusto della sottomissione dell’Avvocatura alla Magistratura, in luogo di rivendicare quell’equilibrio e quel rispetto, appunto reciproco, che nella dialettica determinata dalla diversità della funzione trova la propria ragion d’essere.

Nell’atto di applicare una sanzione disciplinare in un contesto in cui si discute di pretesa e di tributo di rispetto, è necessario distinguere con somma attenzione la hybris dall’orgoglio e l’orgoglio dalla hybris. Perché le sanzioni disciplinari con cui impropriamente si censurasse un mero legittimo, anzi doveroso, sussulto di dignità mortificherebbero la dignità non solo del singolo avvocato ma dell’Avvocatura tutta. E non onorerebbero la toga. Quella toga che ogni giorno ci impegniamo a indossare con reverenza, noi piccoli e piccole Antigoni a fronte di un ideale di giustizia irrinunciabile. Quella toga che Calamandrei definiva amorevolmente “cencio nero”: «Non credete agli avvocati quando, nei momenti di sconforto, vi dicono che al mondo non c’è giustizia. In fondo al loro cuore essi sono convinti che è vero il contrario, che deve per forza esser vero il contrario: perché sanno dalla loro quotidiana esperienza delle miserie umane, che tutti gli afflitti sperano nella giustizia, che tutti ne sono assetati; e che tutti vedono nella toga il vigile simbolo di questa speranza. Per questo amiamo la nostra toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero, al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso, e, soprattutto, a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia. Beati coloro che soffrono per causa di giustizia… ma guai a coloro che fanno soffrire con atto di ingiustizia! E, notate, di qualunque specie e grado di ingiustizia… perché […] usare un metro diverso nella valutazione del comportamento, o delle attitudini, o delle necessità degli uomini, è pur questo ingiustizia, è pur questo offesa al prossimo, è pur questo ribellione al comando divino».

Toga, bussola della dignità, testa alta e, mai come in questo caso, metafora fu più giusta, schiena dritta.

In nome della Giustizia.

Ilaria Giraldo
Avvocata
Foro di Padova

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