La responsabilità del conducente di un autoveicolo in un incidente stradale che coinvolga un pedone è un tema di notevole rilevanza giuridica, oggetto di numerose pronunce della Corte di Cassazione e dei Tribunali italiani. In generale, il conducente è soggetto a un regime di responsabilità particolarmente rigoroso, anche in virtù della presunzione di colpa a suo carico prevista dall’art. 2054 c.c., che stabilisce la responsabilità del conducente per i danni causati dalla circolazione del veicolo.
1. La presunzione di colpa e l’onere della prova del conducente.
Secondo l’art. 2054, co. 1, c.c., il conducente è responsabile per i danni causati a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In altre parole, la normativa italiana impone al conducente di dimostrare l’assenza di colpa, rendendo la sua posizione particolarmente onerosa. La Corte di Cassazione, in numerose sentenze (Cass. Civ. n. 15108/2019, n. 23987/2017), ha ribadito che il conducente può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando di aver adottato tutte le misure di cautela e prudenza, valutando anche il comportamento del pedone.
2. La responsabilità del conducente in caso di attraversamento improvviso del pedone.
Una questione frequentemente discussa riguarda la responsabilità del conducente in caso di attraversamento improvviso da parte del pedone, che può configurare il cosiddetto “caso fortuito”. La Cassazione (Cass. Civ. n. 4847/2018) ha riconosciuto che, se il pedone attraversa improvvisamente la strada fuori dalle strisce pedonali e in un punto dove il conducente non poteva prevedere la sua presenza, il comportamento del pedone può costituire un “fattore interruttivo” della causalità. Tuttavia, il conducente deve sempre mantenere una condotta prudente e rispettare i limiti di velocità, specie in aree urbane o residenziali.
3. Responsabilità del pedone e concorso di colpa.
Secondo la giurisprudenza, anche il pedone è tenuto a rispettare le norme del Codice della Strada, e in caso di comportamento imprudente può essere ritenuto corresponsabile del sinistro. La Cassazione (Cass. Civ. n. 28911/2019) ha stabilito che il concorso di colpa del pedone non esclude la responsabilità del conducente, ma può portare a una riduzione del risarcimento in base al grado di colpa attribuito al pedone. I Tribunali di merito spesso hanno applicato il concorso di colpa in casi di attraversamento fuori dalle strisce o con semaforo rosso, assegnando al pedone una percentuale di responsabilità.
4. Le misure di prudenza e diligenza richieste al conducente.
La Corte di Cassazione ha più volte evidenziato l’importanza di un atteggiamento prudente da parte del conducente, specialmente in prossimità di attraversamenti pedonali o in aree frequentate da pedoni. In una sentenza significativa (Cass. Civ. n. 10208/2020), la Corte ha stabilito che il conducente deve sempre tenere una velocità moderata e tale da consentire l’arresto immediato del veicolo in caso di pericolo, anche qualora il pedone si comporti in modo imprevedibile. Questo principio sottolinea che la responsabilità del conducente è strettamente connessa al suo obbligo di tenere sotto controllo il veicolo.
5. Responsabilità del conducente e assicurazione obbligatoria.
Va ricordato che, in caso di sinistro stradale, la responsabilità civile del conducente viene coperta dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 122 del Codice delle Assicurazioni. La Cassazione ha confermato (Cass. Civ. n. 17368/2016) che il danneggiato può rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del conducente per ottenere il risarcimento, rendendo meno gravosa la procedura di richiesta danni per la vittima.
In sintesi, la responsabilità del conducente di un autoveicolo in caso di incidente con un pedone è regolata da un quadro normativo e giurisprudenziale che mira a garantire la massima tutela per le vittime, imponendo al conducente l’onere di provare la propria diligenza. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente affermato la centralità della prudenza e del rispetto delle norme di sicurezza, ma al contempo riconosce la possibilità di ridurre la responsabilità del conducente nei casi di comportamento imprudente da parte del pedone, secondo una valutazione caso per caso.