​🟠 ​I reati dell’arte. DPA. Il Diritto Penale dell’Arte. La nuova tutela penale del patrimonio culturale. La contraffazione di opere d’arte. Un focus sui reati introdotti dalla Legge n. 22/2022.

Gen 20, 2026 | Diritto dei Contratti, Diritto dell'Arte, Diritto dell'Impresa, Diritto Penale

DPA. Il Diritto Penale dell’Arte. Visto dalla prospettiva dello STUDIO LEGALE LIUT GIRALDO & PARTNERS.

L’interesse legislativo per la tutela del patrimonio culturale ha raggiunto un nuovo livello con l’introduzione, per effetto della Legge 9 marzo 2022, n. 22, del Titolo VIII-bis nel Codice Penale (Articoli 518-bis e ss. c.p.).

Il trasferimento dei reati dal Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004) al Codice Penale ha non solo inasprito le sanzioni, ma ha anche elevato la tutela del patrimonio culturale a bene giuridico primario, meritevole di uno statuto penale autonomo e severo. Il tema centrale è la Contraffazione di opere d’arte, oggi disciplinata dal nuovo Art. 518-quaterdecies c.p.

⚖️ Il Nuovo Quadro Normativo. Il Titolo VIII-bis del Codice Penale.
La Legge n. 22/2022 ha introdotto una sezione organica dedicata ai “Delitti contro il patrimonio culturale” nel Codice Penale. Questa riforma segna un cambio di paradigma: la contraffazione non è più solo una violazione amministrativa o settoriale (come previsto dall’abrogato Art. 178 del D. Lgs. 42/2004) ma un delitto contro l’interesse pubblico alla verità storica e artistica.
Il delitto di Contraffazione di opere d’arte (Art. 518-quaterdecies c.p.).
Questa nuova fattispecie sanziona diverse condotte relative al falso artistico con pene sensibilmente maggiori rispetto al passato: la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da € 3.000 a € 10.000.
Il reato punisce non solo:
1 * Chi, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura, grafica o un oggetto di antichità o interesse storico.
2 * Chi, senza aver concorso nella falsificazione, pone in commercio tali esemplari come autentici.
3. *Chiunque accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere contraffatte, alterate o riprodotte, mediante dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo.
Questa ultima ipotesi è di fondamentale importanza, in quanto colpisce direttamente la condotta di esperti, periti e intermediari che, con negligenza grave o dolo, convalidano la circolazione del falso

🧠 La linea sottile tra falso e copia.
L’applicazione dell’Art. 518-quaterdecies c.p. (e del precedente Art. 178 D. Lgs. 42/2004) si scontra spesso con la necessità di distinguere tra il “falso d’arte” punibile e la “copia” o “riproduzione” non punibile.
La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la Sentenza n. 8745 del 1° marzo 2023, ha ribadito il principio di continuità normativa (cd. abrogatio sine abolitione), confermando che il reato di contraffazione sussiste a prescindere dall’effettiva vendita dell’opera.
Il discrimine tra reato e liceità risiede nell’elemento soggettivo (dolo) e nell’intento ingannevole:
* Falso d’arte (reato). L’opera viene creata o accreditata con l’intento specifico (dolo) di farla apparire come opera autentica dell’autore o di attribuirle una provenienza falsa, al fine di trarne profitto. L’intento è l’inganno.
* Copia (liceità). La riproduzione è lecita se l’autore dichiara in modo esplicito e non equivoco che si tratta di una copia, come previsto dall’Art. 518-quinquiesdecies c.p. (Causa di non punibilità).

📌 Riferimento Giurisprudenziale.
La Cassazione ha chiarito che l’assenza di condanna (ad es. per estinzione del reato) non esclude l’obbligo di disporre la confisca degli esemplari contraffatti (oggi Art. 518-quaterdecies, comma 3, c.p.), a meno che non appartengano a persone estranee al reato. Ciò conferma la natura oggettivamente illecita e pericolosa del falso in circolazione.

📌 Il Rapporto con la Truffa (Art. 640 c.p.)
Il delitto di Contraffazione (Art. 518-quaterdecies c.p.) tutela l’interesse pubblico alla genuinità del patrimonio artistico e storico. Il delitto di Truffa (Art. 640 c.p.) tutela il patrimonio individuale.
Quando l’autore del falso mette in atto artifici o raggiri (come produrre false certificazioni di autenticità) per indurre in errore l’acquirente e ottenere un ingiusto profitto economico, è fondatamente contestabile un concorso di reati (Contraffazione e Truffa), poiché le due norme tutelano beni giuridici distinti.

⚠️ Le Nostre Raccomandazioni Legali.
In un mercato in cui le sanzioni sono state notevolmente inasprite, l’approccio preventivo è inderogabile.
1 * Massima diligenza documentale. Esigere e verificare scrupolosamente la documentazione storica dell’opera (provenienza, autenticità, atti di cessione). Un controllo omesso o superficiale può integrare il dolo eventuale o la negligenza punibile.
2 * Periti e Valutazioni. Sia per i venditori che per gli acquirenti, è fondamentale l’affidamento a periti qualificati e indipendenti. Chi accredita un falso, conoscendone la falsità (anche solo in termini di accettazione del rischio), risponde penalmente.
3 * Dichiarazioni chiare. Se l’opera è una copia o una riproduzione, la sua non autenticità deve essere dichiarata in modo manifesto e indelebile, ai sensi dell’Art. 518-quinquiesdecies c.p., per poter beneficiare della causa di non punibilità.

⚖️ Lo STUDIO LEGALE
LIUT GIRALDO & PARTNERS assiste e difende collezionisti, galleristi ed esperti in tutte le fasi di accertamento e contenzioso penale relative ai reati contro il patrimonio culturale.

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