Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell’edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l’art. 907 c.c. il bilanciamento tra l’interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l’igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.
Corte di Cassazione, Sez. 2 – , Ordinanza n. 5732 del 27/02/2019
Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Relatore: MAURO CRISCUOLO.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 Cod. Civ. art. 1102 Massime precedenti Conformi: N. 955 del 2013 (Ph. Profire)