La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI penale, 5 gennaio 2026, n. 143/2026, pronunciata il 2 dicembre 2025, affronta tre questioni strettamente connesse e di notevole rilievo pratico:
1. quando una pluralità di persone e società integra una vera associazione per delinquere e quando, invece, ricorre soltanto il concorso di persone in singoli reati;
2. se il pubblico ministero possa scegliere liberamente di non svolgere accertamenti sulla responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
3. come debbano coordinarsi le misure cautelari personali applicabili agli amministratori con quelle interdittive rivolte direttamente all’ente.
La decisione contiene un messaggio netto: quando il rischio di reiterazione deriva dalla persistente operatività della struttura societaria, non è coerente concentrare la risposta cautelare sulla sola persona fisica, soprattutto se questa è un amministratore meramente formale e facilmente sostituibile.
La sentenza non introduce, tuttavia, un automatismo a favore dell’interdizione dell’ente. Impone qualcosa di più rigoroso: individuare con precisione la fonte del rischio e scegliere la misura realmente idonea a contenerlo.
Il caso: appalti pubblici, società e amministratori formali.
Il procedimento riguardava un’indagine relativa alla presunta esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati, tra cui corruzione, turbata libertà degli incanti, truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture.
Secondo l’impostazione accusatoria, l’attività illecita sarebbe stata realizzata anche mediante società utilizzate come schermi giuridici e formalmente amministrate da soggetti diversi rispetto all’effettivo dominus.
Il Tribunale di Lecce, accogliendo l’appello del pubblico ministero contro il rigetto della richiesta cautelare, aveva applicato a uno degli indagati, per nove mesi, il divieto di esercitare attività imprenditoriali e di assumere uffici direttivi in imprese e persone giuridiche.
Il giudice per le indagini preliminari aveva invece escluso la gravità indiziaria relativa all’associazione per delinquere, ritenendo che le condotte potessero essere ricondotte al concorso nei singoli reati, senza che fosse dimostrata la costituzione di un’autonoma organizzazione criminale.
La Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza cautelare.
Associazione per delinquere e concorso di persone non sono la stessa cosa.
Il primo profilo rilevante della decisione riguarda il confine tra l’art. 416 c.p. e il concorso di persone previsto dall’art. 110 c.p.
La distinzione non è meramente terminologica.
Nel concorso di persone, più soggetti collaborano alla realizzazione di uno o più reati determinati. Nell’associazione per delinquere, invece, l’accordo criminoso assume un’autonomia propria: esiste un’organizzazione stabile destinata a sopravvivere alla commissione dei singoli delitti e orientata alla realizzazione di un programma criminoso più ampio.
Per configurare l’associazione per delinquere non basta, quindi, la pluralità dei soggetti coinvolti; la commissione ripetuta di reati; la divisione dei compiti; l’utilizzo di più società; la presenza di amministratori formali; la continuità dei rapporti economici o personali.
Occorre qualcosa di diverso e ulteriore.
I requisiti dell’associazione per delinquere.
La Cassazione richiama il consolidato principio secondo cui l’art. 416 c.p. richiede una struttura organizzativa, anche minima, composta da uomini e mezzi e funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti.
Devono inoltre emergere un vincolo associativo tendenzialmente stabile; la consapevolezza di appartenere a un sodalizio; la disponibilità dei partecipanti a operare per l’attuazione di un programma criminoso comune; l’autonomia dell’organizzazione rispetto ai singoli reati-fine.
L’associazione, in altri termini, non può essere desunta automaticamente dalla mera reiterazione di condotte illecite. Le modalità operative devono dimostrare l’esistenza di un centro organizzato distinto dalle singole occasioni criminose.
Il rischio della “prova circolare”.
Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda il metodo di accertamento.
Non è corretto sostenere che esiste un’associazione perché sono stati commessi più reati e, contemporaneamente, utilizzare l’ipotizzata esistenza dell’associazione per spiegare la commissione di quei medesimi reati.
Questo ragionamento è circolare.
La pluralità dei reati può costituire un elemento indiziario, ma non sostituisce la prova dell’organizzazione associativa.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha rilevato che non erano stati individuati elementi sufficienti per affermare che i soggetti agissero nella consapevolezza di partecipare a un sodalizio. Le condotte risultavano piuttosto riconducibili a rapporti diretti con un unico dominus.
Neppure l’impiego di più società era decisivo. Una pluralità di società può rappresentare uno strumento per la commissione dei reati, ma non dimostra, da sola, l’esistenza di un’associazione criminale autonoma.
La struttura societaria non coincide necessariamente con la struttura associativa.
Occorre provare che l’organizzazione criminale abbia una propria consistenza, una propria funzione e una propria stabilità, non riducibili alla semplice disponibilità di società utilizzate per realizzare singole operazioni illecite. Nel caso concreto, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta meramente apparente proprio perché aveva finito per sovrapporre il concorso nei reati all’appartenenza a un’associazione.
L’esclusione dell’associazione per delinquere non esclude la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.
Un punto deve essere chiarito.
L’esclusione dei gravi indizi relativi all’art. 416 c.p. non determina automaticamente l’irrilevanza della posizione delle società.
L’associazione per delinquere è essa stessa un reato presupposto ai sensi dell’art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia, anche quando l’ipotesi associativa non regge, i singoli reati-fine possono autonomamente appartenere al catalogo 231.
Nel caso affrontato dalla Cassazione, molti dei reati contestati erano potenzialmente rilevanti per la responsabilità dell’ente. L’accertamento avrebbe quindi dovuto riguardare, tra l’altro la commissione di un reato presupposto; l’interesse o il vantaggio dell’ente ai sensi dell’art. 5; la posizione dell’autore materiale; l’eventuale deficit organizzativo; l’idoneità e l’effettiva attuazione del modello organizzativo; i rapporti tra amministratori formali, amministratori di fatto e struttura societaria.
La responsabilità dell’ente non deriva automaticamente dalla responsabilità della persona fisica. È un titolo autonomo di responsabilità che richiede la dimostrazione degli specifici criteri di imputazione previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Il pubblico ministero può ignorare la posizione dell’ente?
La risposta della Cassazione è negativa.
Nel procedimento esaminato, la pubblica accusa non aveva proceduto nei confronti delle società coinvolte, nonostante la presenza di reati appartenenti al catalogo 231 e l’utilizzazione delle società fosse centrale nella ricostruzione accusatoria. La Corte afferma che, quando il pubblico ministero procede per un reato presupposto e dispone di elementi idonei a giustificare l’avvio delle indagini nei confronti dell’ente, deve procedere al relativo accertamento.
La scelta non è discrezionale.
Non si tratta, tecnicamente, dell’art. 112 Costituzione.
La Cassazione precisa che la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001, non essendo qualificata dal legislatore come responsabilità propriamente penale, non è direttamente assoggettata al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale previsto dall’art. 112 Cost.
Da questa premessa non deriva, però, che la disciplina possa essere applicata o disapplicata a scelta della pubblica accusa.
Il carattere doveroso dell’accertamento discende dalla legge ordinaria e dalla struttura stessa del procedimento 231/2001.
L’art. 55 prevede l’annotazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato. L’art. 58 consente al pubblico ministero di disporre direttamente l’archiviazione con decreto motivato, sottoposto al controllo del procuratore generale.
Il potere di archiviazione non attribuisce una libertà di non indagare. Presuppone, al contrario, che l’illecito sia stato esaminato e che si sia giunti motivatamente alla conclusione di non procedere alla contestazione.
Obbligo di accertamento, non obbligo automatico di contestazione.
La formula utilizzata dalla Corte deve essere interpretata con rigore.
La sentenza non afferma che ogni iscrizione per un reato presupposto debba necessariamente trasformarsi in una contestazione contro l’ente.
Afferma che, quando vi siano elementi idonei a coinvolgere l’ente, la sua posizione non può essere semplicemente ignorata.
All’esito delle indagini potrà emergere l’assenza di interesse o vantaggio; l’estraneità dell’ente alla condotta; l’elusione fraudolenta del modello; l’idoneità del sistema organizzativo; l’assenza di una colpa di organizzazione; la mancanza di altri presupposti della responsabilità.
In tali ipotesi il procedimento potrà essere archiviato.
Ciò che non è consentito è utilizzare la società come elemento centrale della ricostruzione del pericolo e, nello stesso tempo, escluderla dall’accertamento.
Il periculum era societario, ma la misura colpiva il prestanome.
Il Tribunale aveva ravvisato il rischio di reiterazione nella persistente operatività delle società.
Secondo questa impostazione, gli schermi societari ancora attivi avrebbero potuto consentire la prosecuzione delle condotte illecite.
La Cassazione individua qui la contraddizione decisiva.
Se il pericolo deriva dall’attività della società, perché applicare la misura soltanto all’amministratore formale?
Un prestanome può essere sostituito. La società continua a esistere, a disporre di mezzi, rapporti contrattuali, personale, autorizzazioni e capacità operativa.
La misura personale rischia, pertanto, di essere inefficace rispetto al pericolo che dovrebbe neutralizzare. Colpisce il soggetto formalmente investito della carica, ma lascia sostanzialmente intatta la struttura indicata come fonte del rischio.
Misure personali e misure 231/2001 devono essere valutate insieme.
La parte più innovativa della pronuncia riguarda il giudizio di adeguatezza e proporzionalità.
In presenza di un reato che costituisce anche presupposto della responsabilità dell’ente, il giudice non può valutare separatamente le misure cautelari personali previste dal codice di procedura penale; le misure interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001.
Deve considerare l’intero ventaglio delle cautele astrattamente applicabili e individuare quella più adatta a fronteggiare lo specifico rischio.
La Rassegna ufficiale del Massimario sintetizza il principio precisando che, qualora il rischio sia adeguatamente contenibile mediante una misura interdittiva nei confronti dell’ente, l’omessa adozione di tale misura rende ingiustificata l’applicazione di limitazioni alla persona fisica.
Il principio è coerente con gli artt. 275 e 287 c.p.p. e con l’art. 45 del D.Lgs. 231/2001: la cautela deve essere adeguata, proporzionata e non più invasiva di quanto sia strettamente necessario.
Non esiste una regola assoluta di sostituzione.
La decisione non deve essere letta in modo semplicistico.
Non significa che la misura contro l’ente debba sempre sostituire quella personale.
Le due cautele possono rispondere a rischi diversi.
Una misura personale può essere giustificata quando il pericolo dipenda dalla capacità relazionale dell’indagato; dal suo ruolo di effettivo dominus; dalla disponibilità di altre imprese; dalla possibilità di reiterare i reati anche al di fuori dell’ente coinvolto; dalla rete di rapporti costruita indipendentemente dalla singola società.ì
La misura contro l’ente può invece risultare maggiormente adeguata quando il rischio sia radicato nei processi decisionali aziendali; nella persistente carenza dei controlli; nell’impiego di strutture e risorse societarie; nella prosecuzione di attività o contratti; nella possibilità che la sostituzione formale degli amministratori lasci immutato il sistema organizzativo.
Le due misure possono anche concorrere, ma soltanto quando siano dimostrati distinti profili di pericolosità. Non è ammissibile duplicare la risposta cautelare per inerzia o per compensare l’omessa iniziativa nei confronti dell’ente.
La pubblica accusa non può trasferire sulla persona fisica il costo della propria omissione.
La Cassazione afferma un principio di particolare rilevanza garantista.
L’omessa attivazione del procedimento 231 non può modificare il giudizio di proporzionalità.
In altri termini, il pubblico ministero non può sostenere che la misura personale sia necessaria soltanto perché non ha chiesto quella potenzialmente più idonea nei confronti dell’ente.
La mancata iniziativa verso la società non rende adeguata una misura che, in base alla stessa ricostruzione accusatoria, è diretta contro il destinatario sbagliato.
La cautela personale non può diventare la supplenza processuale dell’omesso accertamento sulla responsabilità dell’organizzazione.
Le conseguenze operative per le imprese.
La sentenza n. 143/2026 dimostra che il procedimento 231 non costituisce un’appendice eventuale dell’indagine sulla persona fisica.
Quando il reato è stato commesso attraverso l’organizzazione, l’analisi deve necessariamente estendersi all’organizzazione stessa.
Per l’impresa ciò comporta la necessità di verificare concretamente chi esercita i poteri decisionali effettivi; se gli amministratori formali coincidono con i gestori reali; come vengono selezionati consulenti, intermediari e partner; come sono gestite gare, appalti e rapporti con la pubblica amministrazione; se esistono società collegate prive di effettiva autonomia; se i flussi finanziari e contrattuali sono tracciabili; se il modello organizzativo copre realmente i processi a rischio; se l’Organismo di Vigilanza riceve informazioni complete e tempestive.
La presenza di un modello 231 formalmente approvato non è sufficiente.
Un modello che non intercetta amministratori di fatto, operazioni infragruppo anomale, intestazioni fiduciarie, subappalti opachi o interferenze nei processi di gara non è un presidio effettivo. È un documento incapace di incidere sul rischio reale.
Le conseguenze per la difesa della persona fisica.
Per la difesa dell’amministratore o del dirigente, la sentenza offre un criterio di verifica particolarmente utile.
Occorre chiedersi da quale condotta o struttura deriva concretamente il rischio di reiterazione indicato nell’ordinanza?
Se il periculum è collegato alla società, ai suoi mezzi, ai suoi contratti o alla sua perdurante operatività, deve essere spiegato perché la limitazione imposta alla persona fisica sia comunque necessaria.
Se l’indagato è indicato come mero prestanome, la contraddizione è ancora più evidente: proprio la sua fungibilità può dimostrare l’inadeguatezza della misura personale a contenere un rischio organizzativo.
Le conseguenze per la difesa dell’ente.
La difesa dell’ente non deve attendere passivamente la contestazione formale.
Quando emerge un reato potenzialmente rilevante ai sensi del Decreto 231, occorre procedere tempestivamente a preservare la documentazione; ricostruire i processi decisionali; individuare ruoli formali e sostanziali; verificare i flussi finanziari; esaminare l’attività dell’Organismo di Vigilanza; valutare l’idoneità del modello; interrompere eventuali processi a rischio; adottare misure organizzative correttive.
Una reazione tardiva o esclusivamente cosmetica rischia di confermare, anziché smentire, l’esistenza di un deficit organizzativo.
Una pronuncia importante, ma da non trasformare in slogan.
La formula secondo cui, quando il rischio è aziendale, la misura deve colpire l’azienda è efficace, ma deve essere utilizzata con cautela.
L’ente non è responsabile perché è stato utilizzato per commettere un reato. Non è responsabile perché un amministratore è indagato. Non è responsabile perché ha tratto un generico beneficio economico.
La responsabilità 231 richiede un accertamento autonomo.
Allo stesso modo, l’esistenza di più società, di più persone e di una pluralità di reati non basta a dimostrare un’associazione per delinquere.
La sentenza n. 143/2026 obbliga quindi a mantenere distinti tre livelli:
1. il concorso individuale nei singoli reati;
2. l’eventuale esistenza di un autonomo sodalizio criminale;
3. la responsabilità dell’ente per il proprio deficit organizzativo.
Confondere questi livelli produce contestazioni fragili e misure cautelari dirette contro destinatari non coerenti con il pericolo individuato.
Conclusioni.
La Cassazione pone un limite a due scorciatoie investigative.
La prima consiste nel trasformare una pluralità di concorrenti e di società in un’associazione per delinquere senza dimostrare l’esistenza di un’organizzazione criminale autonoma.
La seconda consiste nell’utilizzare l’impresa come spiegazione del reato e del rischio di reiterazione, evitando però di svolgere gli accertamenti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e concentrando l’intervento cautelare sulle sole persone fisiche.
Il principio che emerge è sistematicamente corretto: la responsabilità deve seguire il titolo di imputazione; la cautela deve seguire la fonte concreta del pericolo.
Quando il rischio è personale, la misura può essere personale.
Quando il rischio è organizzativo, la risposta non può ignorare l’organizzazione.
Gianluca Liut
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Fonti essenziali.
Cass. pen., Sez. VI, 2 dicembre 2025, dep. 5 gennaio 2026, n. 143
Corte di cassazione, Rassegna mensile della giurisprudenza penale, gennaio 2026, massime Rv. 289187-01 e 289187-02
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, testo vigente
F. Mucciarelli, Misure cautelari: una valutazione unitaria per enti e persone fisiche e obbligo di azione per gli illeciti dell’ente, Sistema Penale, 14 gennaio 2026




