Con decreto del 7 febbraio 2024 è stato istituito il “Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche”, con il compito di individuare una “concreta prospettiva” di riforma del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, finalizzata a superare le sue eventuali criticità.
Di seguito una sintesi schematica della “Relazione conclusiva e proposta di articolato” elaborata dal “Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”, con il compito di individuare una “concreta prospettiva” di
riforma del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, finalizzata a superare le sue eventuali criticità.
1. Filosofia di fondo del d.lgs. 231/2001.
Condivisione unanime su valore e modernità del decreto, che:
non ha una funzione prevalentemente punitiva,
ma una forte vocazione preventiva.
Elementi chiave della funzione preventiva:
Modello organizzativo (MOG)_funzione esimente della responsabilità, espressione di una scelta di legalità dell’ente.
Condotte riparatorie post factum_rilevanti come cause di esclusione o riduzione delle sanzioni.
2. Garanzie processuali dell’ente.
Principio confermato: l’accertamento della responsabilità dell’ente deve avvenire nel processo penale.
Ragioni della scelta:
il processo penale è l’unico idoneo a garantire:
a. effettiva partecipazione dell’ente,
b. pieno diritto di difesa.
Nel 2001 fu scartato il modello di responsabilità amministrativa pura per insufficienza delle garanzie procedimentali.
All’ente vengono riconosciute, con gli adattamenti necessari, le stesse garanzie dell’imputato persona fisica.
3. Linee direttrici della proposta di riforma.
Ferma la “filosofia” del decreto, la riforma mira a rafforzarne la funzione preventiva lungo due direttrici principali.
3.1 Colpa di organizzazione:
a. elevazione della colpa di organizzazione a elemento costitutivo dell’illecito dell’ente.
b. superamento del modello del 2001 fondato sull’inversione dell’onere della prova nei reati commessi da soggetti apicali.
3.2 Premialità e recupero alla legalità.
a. introduzione di nuove forme di premialità finalizzate al recupero dell’ente,
b. incentivo a comportamenti virtuosi e correttivi.
4. Valutazione del modello e best practices.
Problema centrale per le imprese:
a. giudizio di idoneità del MOG
b. ampia discrezionalità del giudice penale
Soluzione proposta:
valorizzazione delle best practices:
– come strumenti orientativi,
– con funzione conformativa della valutazione giudiziale.
5. Rafforzamento delle garanzie processuali:
a. completamento del processo di parificazione dell’ente all’imputato persona fisica,
b. ulteriore rafforzamento delle tutele difensive** in sede processuale.
6. Reati presupposto e sistema sanzionatorio.
Interventi previsti:
a. coordinamento normativo:
b. aggiornamento dei richiami a reati ormai modificati
c. delega legislativa con criteri direttivi per razionalizzare il catalogo dei reati presupposto e rivedere le sanzioni secondo criteri di gradualità e proporzionalità.
In sintesi, il progetto di riforma non stravolge il d.lgs. 231/2001, ma ne rafforza coerenza, prevenzione e garanzie, mediante
a. riequilibrio della responsabilità dell’ente
b. prospettiva della certezza del diritto
c. estensione ed efficacia della tutela difensiva
d. proporzionalità sanzionatoria.
Gianluca Liut Avvocato
Avv. Gianluca LIUT Avv. Ilaria GIRALDO
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