La Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza n. 18410 del 15 maggio 2025, torna su un punto che dovrebbe essere chiaro a ogni impresa ma che evidentemente non lo è ancora. Non è sufficiente adottare il Modello 231/2001. Il Modello va attuato, e va provato che funziona. Per non incorrere nella colpa di organizzazione. E nelle gravi sanzioni amministrative e pecuniarie conseguenti.
Il caso.
Un lavoratore, terminata la manutenzione di un nastro trasportatore, percorre una passerella il cui grigliato metallico cede improvvisamente. Precipita da 5 metri. Inabilità di 60 giorni.
La causa? Protratta assenza di manutenzione. Strutture visibilmente ammalorate, con evidenti strati di ruggine. Non solo nel punto del crollo, ma in più punti dell’impianto.
La società era dotata di un Modello 231 e di un sistema di gestione certificato.
Ma la realtà era un’altra.
⚖️ Primo punto: il vantaggio dell’ente.
Non serve quantificare il risparmio. Basta che sia certo e oggettivamente apprezzabile.
La Corte lo dice con chiarezza: sarebbe illogico affermare che programmare e eseguire interventi manutentivi su componenti strutturali sia privo di costi. Anche un risparmio esiguo integra il vantaggio ex art. 5 d.lgs. 231/2001.
Il principio resta quello delle Sezioni Unite “Espenhahn” (n. 38343/2014): nei reati colposi, interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta, non all’evento.
⚖️ Secondo punto: la colpa di organizzazione.
Qui sta il cuore della pronuncia.
La società invocava la presunzione di conformità del Modello perché certificato ex art. 30, comma 5, d.lgs. 81/2008.
La Cassazione smonta la difesa:
“Non è sufficiente la presunzione di conformità del modello di organizzazione aziendale, poiché certificato secondo lo standard internazionale, in quanto il modello non deve solo essere adottato, ma anche efficacemente attuato. Tale carenza non può essere colmata dalla nomina dell’organismo di vigilanza.”
Il deficit era macroscopico:
→ Nessun programma di manutenzione delle passerelle
→ Il Modello non rilevava la carenza
→ Interventi solo estemporanei, legati alle emergenze di rottura
→ Dopo il crollo, sostituzione integrale delle strutture
→ Registro manutentivo vuoto sul punto
La lezione pratica.
Il Modello 231 non è un’assicurazione cartacea. Deve essere:
✅ Adottato — ma è solo il primo passo
✅ Effettivamente attuato — con procedure operative reali
✅ Adeguato — calibrato sui rischi specifici, inclusa la manutenzione strutturale
✅ Idoneo — verificabile con audit, formazione tracciata, attività documentata dell’OdV
La divergenza tra le previsioni astratte del Modello e la prassi operativa concreta è esattamente ciò che configura la colpa di organizzazione.
Quando il Modello ignora un rischio evidente — come la manutenzione di strutture che sono l’infrastruttura stessa dell’impianto — nessuna certificazione e nessun OdV nominato pro forma potranno salvare l’ente dalla responsabilità.
Il documento esiste. Il sistema no. E il Pubblico Ministero prima e il Giudice poi lo vede.
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Cass. pen., Sez. IV, 15 maggio 2025, n. 18410
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