A pochi giorni dal referendum sulla giustizia del 22-23 marzo 2026, si ripropone puntualmente un fenomeno ormai consolidato nella comunicazione politica italiana: attori, comici, sportivi, influencer e personaggi dello spettacolo che, sfruttando la propria visibilità mediatica, diffondono pubblicamente inviti al voto — spesso accompagnati da indicazioni esplicite su “come votare” — su quesiti di straordinaria complessità tecnico-giuridica.
La questione merita una riflessione seria, che tenga conto tanto del diritto costituzionale quanto delle dinamiche comunicative del nostro tempo.
A proposito di libertà di manifestazione del pensiero, è bene ricordare che l’art. 21 della Costituzione tutela il diritto di chiunque — giurista o meno — di esprimere pubblicamente la propria opinione, anche in materia referendaria. Nessuno può essere censurato per aver espresso un orientamento di voto. Questo principio, tuttavia, non esaurisce il problema. La domanda non è se queste persone possano parlare, ma se sia opportuno che lo facciano in un certo modo e con certi effetti.
L’art. 48 della Costituzione qualifica il voto come personale, uguale, libero e segreto. La giurisprudenza costituzionale e la dottrina hanno sempre sottolineato che la libertà del voto presuppone la consapevolezza dello stesso. Un voto orientato non dalla comprensione del quesito, ma dall’autorevolezza (o dalla popolarità) di chi invita a votare è un voto formalmente libero ma sostanzialmente eterodeterminato.
I quesiti referendari in materia di giustizia — che toccano temi come la separazione delle carriere, la composizione del C.S.M. — richiedono competenze tecniche che vanno ben oltre la cultura generale di un cittadino medio, e a maggior ragione di un personaggio pubblico privo di formazione giuridica.
Chiedere a un attore o a un calciatore di orientare il voto su quesiti di diritto processuale penale o di ordinamento giudiziario è come chiedere a un avvocato di consigliare al pubblico quale schema tattico adottare in una partita di Champions League: può farlo, ma perché dovremmo ascoltarlo?
In comunicazione si parla di “effetto alone”: la tendenza a trasferire la credibilità acquisita in un campo (cinema, sport, intrattenimento) a un campo completamente diverso (diritto, politica, economia). Quando un personaggio amato dal pubblico dice “Io voto Sì” o “Io voto No”, una parte significativa del suo pubblico non valuta il merito del quesito, ma si affida alla simpatia, alla fiducia, all’identificazione emotiva con quel personaggio. Questo meccanismo è intrinsecamente distorsivo del dibattito democratico.
I quesiti referendari sulla giustizia sono formulati con in linguaggio tecnico-giuridico e richiedono una comprensione delle implicazioni su un sistema complesso. L’intervento del personaggio pubblico riduce inevitabilmente la complessità a uno slogan.
L’asimmetria informativa è un problema democratico. Il personaggio pubblico che invita al voto non subisce le conseguenze di un eventuale errore di valutazione: non dovrà confrontarsi con le ricadute ordinamentali di una riforma della giustizia. Questa asimmetria tra potere di influenza e responsabilità è uno dei nodi più critici della comunicazione politica contemporanea.
Chi difende la legittimità di questi appelli sostiene che la democrazia vive di partecipazione e ogni invito al voto è positivo, che i personaggi pubblici possono contribuire a combattere l’astensionismo, che il cittadino è comunque libero di informarsi autonomamente.
Questi argomenti, pur non privi di fondamento, non reggono a un esame attentamente critico. La partecipazione ha valore solo se informata: un voto inconsapevole non rafforza la democrazia, la indebolisce. Combattere l’astensionismo è cosa diversa dall’orientare il voto: invitare a recarsi alle urne è legittimo e auspicabile; suggerire “come votare” su materie che non si conoscono è tutt’altra cosa. La libertà di informarsi è teorica: nella realtà dei social media, la maggior parte dei cittadini si ferma al messaggio del personaggio che segue, senza alcun approfondimento.
La soluzione? Non la censura — incompatibile con l’art. 21 della Costituzione — ma una cultura della responsabilità comunicativa. In pratica, i personaggi pubblici non giuristi dovrebbero limitarsi a invitare i cittadini a informarsi e a votare, senza indicare il “come”. I media dovrebbero dare spazio prioritario a giuristi, costituzionalisti e operatori del diritto, anziché inseguire la dichiarazione dell’attore o dello sportivo di turno. I partiti e i comitati promotori dovrebbero resistere alla tentazione di utilizzare i testimonial come scorciatoia comunicativa. Non da ultimo, i cittadini dovrebbero sviluppare un sano spirito critico: il fatto che un personaggio sia simpatico, talentuoso o ammirevole nel suo campo non lo rende competente in materia di ordinamento giudiziario.
La democrazia referendaria è il momento più alto della sovranità popolare. Proprio per questo merita rispetto: il rispetto di chi vota informandosi, e il rispetto di chi, consapevole dei propri limiti, si astiene dall’orientare il voto altrui su materie che non padroneggia.
L’appello al voto da parte di personaggi pubblici non giuristi su quesiti di diritto della giustizia non è illegittimo, ma è profondamente inopportuno: trasforma un atto di sovranità consapevole in un atto di fiducia cieca, sostituisce la competenza con la popolarità e il ragionamento con l’emozione.
In una democrazia matura, la notorietà non dovrebbe essere confusa con l’autorevolezza, e il palcoscenico non dovrebbe essere scambiato per una cattedra di diritto costituzionale.
Gianluca Liut
Avvocato
Studio Legale Liut Giraldo & Partners
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